Il Privilegio Fondiario nella Liquidazione Controllata
Il 19 agosto 2024, con la sentenza n. 22914, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’impatto del privilegio processuale fondiario, previsto dall’art. 41, comma 2 del Testo Unico Bancario (TUB), con le recenti disposizioni introdotte dal Codice della Crisi.La decisione si concentra sulle compatibilità del privilegio fondiario nelle procedure concorsuali di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, andando ad escludere espressamente le procedure di natura non liquidatoria.
In prima battuta, la Corte di Cassazione ha confermato la perdurante validità del privilegio processuale fondiario anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi. Pertanto, tale privilegio continua ad applicarsi alla procedura di liquidazione giudiziale, ribadendo la sua centralità nel contesto delle garanzie creditizie. Tuttavia, la questione si complica quando si tratta di stabilire se il privilegio previsto dall’art. 41, comma 2 del TUB possa trovare applicazione anche nella liquidazione controllata.
Il principio giuridico espresso dalla Cassazione è chiaro: il creditore fondiario ha il diritto di beneficiare del privilegio processuale stabilito dall’art. 41, comma 2 del d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di liquidazione giudiziale, disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di liquidazione controllata, regolata dagli articoli 268 e seguenti del medesimo decreto legislativo.
Questa sentenza assume particolare rilevanza poiché chiarisce la portata e l’applicabilità del privilegio fondiario nelle diverse fasi delle procedure concorsuali, garantendo così ai creditori fondiari uno strumento efficace per il recupero dei propri crediti, anche nel contesto di nuove normative.