Sovraindebitamento e Crediti Prelatizi: La Cassazione e la Dilazione dei Pagamenti
La Cassazione civile, con la sentenza n. 34150 del 23 dicembre 2024, ha chiarito un importante aspetto riguardante il sovraindebitamento nelle procedure di ristrutturazione del debito, stabilendo che anche i crediti prelatizi possono essere oggetto di una dilazione di pagamento oltre il termine annuale, ma solo se ai creditori viene garantita la possibilità di esprimersi sulla convenienza del piano.
Cosa sono i crediti prelatizi?
I crediti prelatizi sono quei crediti che, in caso di insolvenza del debitore, hanno priorità rispetto ad altri nel soddisfacimento. Si tratta, per esempio, dei crediti tributari, quelli relativi agli stipendi dei dipendenti o alle indennità di fine rapporto. Questi creditori sono preferiti nella distribuzione dei beni in caso di liquidazione.
Nel vicenda esaminata, il Tribunale ha accettato una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi oltre i dodici mesi, ma solo a condizione che i creditori possano esercitare un controllo sulla “convenienza del piano”. In pratica, i creditori hanno il diritto di contestare la durata del piano se ritengono che non sia adeguato rispetto agli interessi economici loro garantiti. Un creditore in questo caso aveva contestato la lunghezza del piano di ristrutturazione (quattordici anni), ritenendola eccessiva rispetto agli interessi della sua società. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che la durata del piano non fosse incompatibile con l’obiettivo di garantire al debitore una “seconda chance”, soprattutto considerando che il mutuo originario prevedeva una durata simile.
Questo approccio conferma un principio fondamentale: l’equilibrio tra il diritto del debitore a ristrutturare i propri debiti e la protezione degli interessi dei creditori.
In breve La Cassazione ha confermato che la dilazione oltre un anno dei crediti prelatizi è possibile, ma solo se i creditori possono esprimere il loro parere sulla convenienza del piano, bilanciando così gli interessi delle parti coinvolte.