In materia successoria il  diritto reale di abitazione che è riservato al coniuge superstite in base all’art. 540, comma 2, c.c., può avere ad oggetto soltanto la  “casa adibita a residenza familiare” da intendersi come l’immobile in cui i coniugi hanno  abitato insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; conseguentemente  tale diritto non può comprendere residenze alternative ovvero immobili utilizzati dai cui i coniugi in via temporanea ancorché ricompresi nello stesso fabbricato, poiché secondo la recentissima giurisprudenza di  Cassazione la nozione di casa adibita a residenza familiare deve essere il solo alloggio che costituisce il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.