Nei nostri precedenti articoli abbiamo già illustrato le opportunità che il Codice della Crisi di Impresa ( come già prima la L. 3/12) pone a favore della grande platea dei soggetti indebitati non fallibili (professionisti, start up, piccoli imprenditori e artigiani, società di persone sotto soglia, aziende agricole).
Vogliamo ora analizzare nelle prossime pubblicazioni una ad una le procedure da sovraindebitamento.
Cominciamo con la procedura più diffusa: la liquidazione controllata del patrimonio.
CHE COS’E
Consiste in una domanda da rivolgere al Tribunale competente per residenza con la quale il debitore mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio con il fine della soddisfazione ( per quanto è possibile) delle posizioni debitorie, e la cancellazione definitiva di quelle che non è possibile pagare.
Occorre premettere che – sebbene sembrerebbe il contrario – questa procedura comporta dei grandi benefici nell’affrontare le spese quotidiane del vivere per il soggetto sovraindebitato e per la sua famiglia: mentre infatti solitamente le persone con tanti debiti si trovano lo stipendio (o reddito mensile) eroso da cessioni del quinto e pignoramenti, fino alla vera indigenza, nella procedura di liquidazione controllata riacquisteranno il loro potere di spesa: questo perchè dopo l’apertura della liquidazione le trattenute sullo stipendio, così come i pignoramenti, cessano obbligatoriamente, e dunque il debitore si ritrova il proprio stipendio ( o reddito) pieno.
QUANTO DURA
La procedura dura tre anni, dopo i quali si può chiedere l’esdebitazione e cesserà qualsiasi sacrificio economico del soggetto; la procedura potrebbe proseguire per esigenze tecniche ( ad esempio la vendita di un immobile) ma per l’interessato il risultato della cancellazione dei debiti potrà realizzarsi subito, alla scadenza dei tre anni.
LA SALVAGUARDIA DEL REDDITO DELL’INDEBITATO
Il Giudice stabilirà, sulla base delle esigenze di spesa del singolo ( e della sua famiglia), e quindi caso per caso, la quota parte dello stipendio che NON potrà essere attinto dalla procedura, destinando solo il residuo ( nei limiti del quinto pignorabile nel caso di lavoratori subordinati o pensionati) alla procedura; per decidere questo importo il Giudice si basa sulla esposizione e documentazione di spesa che l’interessato depositerà in Tribunale, e terrà conto di tutte le esigenze del debitore istante ( anche della famiglia).
Pertanto l’indebitato potrà affrontare tranquillamente le spese quotidiane necessarie a sè ed ai propri cari.
Dove non ‘avanzasse’ nulla per la procedura la domanda potrà essere presentata ugualmente. Non esistono importi minimi da versare alla procedura di liquidazione, pertanto non ha rilievo ‘quanti debiti’ potranno essere pagati alla fine dei tre anni.
Facciamo degli esempi concreti:
esempio 1)
Tizio, lavoratore subordinato, ha uno stipendio di € 1500,00 netti mensili, espone spese ( alimenti, bollette, affitto, farmaci e spese mediche, spese per vestiario e imprevisti, ecc.) per € 1300,00: la differenza di € 200 mensili verrà versata da Tizio alla procedura per la durata di tre anni;
esempio 2)
Caio ha un reddito di € 1500,00 netti mensili, espone spese ( alimenti, bollette, affitto, farmaci e spese mediche, spese per vestiario e imprevisti, ecc.) per € 1500,00: alla procedura non verrà versato nulla;
esempio 3)
Sempronio, lavoratore subordinato, ha uno stipendio di € 1500,00 netti mensili, espone spese ( alimenti, bollette, affitto, farmaci e spese mediche, spese per vestiario e imprevisti, ecc.) per € 1000,00: alla procedura verrà versato per la durata di tre anni l’importo pignorabile, pari ad un massimo del quinto di stipendio, e dunque non 500,00 euro mensili ( € 1500 – € 1000) bensì soltanto € 300,00.
COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Si chiede anzitutto la nomina di un Gestore della Crisi ad uno degli organismi di composizione della crisi ( OCC) presenti sul territorio: il Gestore è una figura obbligatoria per Legge, ed una volta aperta la procedura di solito è il soggetto che viene nominato Liquidatore, vale a dire quella persona che gestirà di fatto la liquidazione, raccogliendo l’attivo e distribuendolo ai creditori.
LE PROCEDURE FAMILIARI
Quando ad essere indebitati sono più soggetti di una medesima famiglia ( o perchè i debiti sono comuni o soltanto perchè vi sono più soggetti diversamente indebitati ma tra loro parenti e conviventi), può essere richiesta un’unica procedura, con risparmio di tempi e costi.
QUALI SONO I DEBITI CHE SI CANCELLANO A SEGUITO DELL’ESDEBITAZIONE
La cancellazione ( esdebitazione) dei debiti riguarda pressocchè tutte le possibili posizioni debitorie:
- cartelle esattoriali, multe, debiti fiscali e tributari, debiti verso enti locali;
- mutui, finanziamenti, scoperti di conto corrente;
- debiti verso creditori privati: il proprietario di casa, il condominio, professionisti ecc
NON vengono invece cancellati i debiti concernenti alimenti e mantenimento ( es. il mantenimento dell’ex coniuge o dei figli) ed i debiti nati a titolo risarcitorio ( es. incidente stradale).
QUALI BENI VENGONO LIQUIDATI
Abbiamo già illustrato tutto quanto concerne la gestione delle entrate reddituali del soggetto debitore;
nella liquidazione controllata, tuttavia, tutti i beni dell’istante sono appresi dalla procedura: beni immobili ( anche prima casa), beni mobili registrati ( automobili ecc.), beni di valore significativo ( titoli in deposito, residuo del conto corrente alla data di apertura della liquidazione, quadri di valore, gioielli, ecc); il debitore può chiedere che dalla liquidazione vengano esclusi beni di particolare valore affettivo o morale ed anche beni che sono necessari per l’attività lavorativa o per necessità familiari importanti ( ad esempio l’automobile se necessaria agli spostamenti di lavoro).
QUANTO DURA E QUANTO COSTA
Abbiamo già accennato al fatto che la procedura in generale dovrebbe durare tre anni; vi sono situazioni nelle quali questo termine potrebbe slittare, tuttavia allo scadere dei tre anni il soggetto debitore potrà richiedere l’esdebitazione ed in generale cesserà l’obbligo di corresponsione mensile ( se sussiste) alla procedura.
I costi della procedura dipendono dall’entità dell’attivo e del passivo, quindi sono variabili, è possibile chiedere un preventivo, sia all’organismo di composizione della crisi che ovviamente al proprio legale o consulente.
Per quanto concerne le spese legali è possibile essere ammessi al GRATUITO PATROCINIO se ne sussistono le condizioni reddituali.