Nomina di Liquidatore Diverso dal Gestore della Crisi in Caso di Discrasia Temporale e Carenze nella Relazione del Gestore
La sentenza della Sezione Giurisprudenza n. 31908, pubblicata il 19 settembre 2024, riguarda la procedura di liquidazione controllata e la possibilità di nominare un liquidatore diverso dal gestore della crisi. La Corte ha chiarito che ci sono “giustificati motivi” per nominare un professionista diverso dal gestore della crisi in due circostanze principali, ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), ovvero in caso di discrasia temporale e nel caso di carente esame
critico.
Esaminiamo nel dettaglio entrambe le situazioni.
Nel caso di discrasia temporale, quando c’è un notevole intervallo di tempo tra la redazione della relazione da parte del gestore della crisi e il momento in cui viene depositata la domanda per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, la relazione può risultare obsoleta o comunque non più accurata. In altre parole, la documentazione prodotta dal debitore e le sue dichiarazioni potrebbero non riflettere fedelmente la sua situazione attuale. In questa circostanza, la mancanza di un aggiornamento tempestivo nella valutazione del gestore costituisce un “giustificato motivo” per nominare un liquidatore diverso, in modo da garantire un esame corretto e aggiornato della posizione del debitore.
In caso di carente esame critico, se la relazione del gestore non esamina adeguatamente alcuni aspetti fondamentali, come la veridicità delle spese dichiarate dal debitore o la capacità contributiva del coniuge, potrebbe non riuscire a fornire una visione completa della reale situazione economica del nucleo familiare. Questo potrebbe tradursi in una sottovalutazione o errata rappresentazione del tenore di vita della famiglia del debitore. In mancanza di un’analisi critica di tali elementi, è giustificato il ricorso a un liquidatore differente, più idoneo a garantire una valutazione completa e imparziale.
Queste due circostanze appena viste, dunque, legittimano la decisione di nominare un professionista diverso dal gestore per svolgere il ruolo di liquidatore, al fine di assicurare una maggiore accuratezza e imparzialità nella procedura.