LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA NON DEVE ESSERE NEGATA ANCHE IN CASO DI MANCANZA DI BENI O SCARSITA’ DI REDDITI

Il Tribunale di Rieti ha ritenuto con una recente sentenza che, relativamente al disaccordo della
giurisprudenza riguardo alla possibilità di ammissione di una liquidazione con oggetto l’offerta ai creditori
solamente di una quota del reddito del debitore, a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, siada prediligere una tesi estensiva. Difatti si è assistito ad un’evoluzione della liquidazione controllata: da vantaggio che poteva essere richiesto solamente dal debitore, ad un’effettiva procedura concorsuale liquidatoria universale avviabile anche dai creditori, considerando l’odierna assimilazione della liquidazione controllata all’immagine della liquidazione giudiziale (attuabile anche in assenza di beni).
Tenendo in considerazione la natura universale ed obbligata della liquidazione dei beni anche in mancanza di beni, questo approccio estensivo prevale anche quando gli importi che possono essere ricavati dalla liquidazione si mostrino idonei alla sola compensazione delle spese in prededuzione, a fronte dell’estensione della legittimazione del creditore (art. 268 CCI) ed anche dall’interruzione della procedura di liquidazione controllata nel caso non sia possibile liquidare i creditori (art. 233 CCI operato dall’art. 276 CCI).

PIANI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: DILAZIONE DEI PAGAMENTI DEI CREDITI PRIVILEGIATI

Interessante pronuncia della Suprema Corte.
Il caso è relativo ad una omologazione del piano di ristrutturazione del debito; il debitore istante aveva richiesto una dilazione nei versamenti dei crediti privilegiati di oltre un anno, ed il Tribunale di Nola, che
in un primo tempo lo aveva omologato pure in difetto di voto favorevole della Banca, aveva poi in sede di reclamo ritenuto necessario il consenso del creditore privilegiato per la dilazione oltre l’anno.

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 4622 del 21/02/2024 ha confermato e statuito che è possibile contemplare una dilazione dei pagamenti dei crediti privilegiati andando oltre la limitazione dell’anno, specificando che ciò rimane comunque in subordine al diritto di voto sul piano di ristrutturazione da parte dei creditori, anche privilegiati, ed alla presentazione di osservazioni.
Questa pronuncia della Cassazione consolida l’idea che la conduzione dei piani di ristrutturazione debba mantenere fermo il principio della flessibilità e della negoziazione delle parti, avendo riguardo dei diritti di ognuno.

AMMISSIBILITA’ DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA IN TEMA DI PROCEDURE FAMILIARI

L’art. 66 CCII prevede che i membri della medesima famiglia possano presentare un singolo piano di risoluzione della crisi per sovraindebitamento ove siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia una causa comune.

Vediamo quali componenti rientrano nella definizione di “membri della stessa famiglia”: consanguinei sino al quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile, conviventi di fatto dello stesso sesso (ex l.76/2016).

Questa previsione di legge ha il fine di agevolare le procedure da sovraindebitamento, scongiurando la prolificazione di istanze ed il pericolo di conclusioni tra loro discordanti, le quali non porterebbero ad un giovamento effettivo per il nucleo familiare se non permettessero a tutti i componenti una concreta esdebitazione.