LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA NON DEVE ESSERE NEGATA ANCHE IN CASO DI MANCANZA DI BENI O SCARSITA’ DI REDDITI
Il Tribunale di Rieti ha ritenuto con una recente sentenza che, relativamente al disaccordo della
giurisprudenza riguardo alla possibilità di ammissione di una liquidazione con oggetto l’offerta ai creditori
solamente di una quota del reddito del debitore, a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, siada prediligere una tesi estensiva. Difatti si è assistito ad un’evoluzione della liquidazione controllata: da vantaggio che poteva essere richiesto solamente dal debitore, ad un’effettiva procedura concorsuale liquidatoria universale avviabile anche dai creditori, considerando l’odierna assimilazione della liquidazione controllata all’immagine della liquidazione giudiziale (attuabile anche in assenza di beni).
Tenendo in considerazione la natura universale ed obbligata della liquidazione dei beni anche in mancanza di beni, questo approccio estensivo prevale anche quando gli importi che possono essere ricavati dalla liquidazione si mostrino idonei alla sola compensazione delle spese in prededuzione, a fronte dell’estensione della legittimazione del creditore (art. 268 CCI) ed anche dall’interruzione della procedura di liquidazione controllata nel caso non sia possibile liquidare i creditori (art. 233 CCI operato dall’art. 276 CCI).