Omologazione del Piano di Ristrutturazione e Improcedibilità dell’Esecuzione
Il Tribunale di Bari, con sentenza dell’11 marzo 2025, ha stabilito che l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore determina l’improcedibilità dell’esecuzione individuale pendente, come il pignoramento. Questo significa che, una volta omologato il piano, il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’improcedibilità del procedimento esecutivo, anche se il debitore ne fa richiesta.
Tuttavia, prima che si arrivi alla dichiarazione di improcedibilità, è necessario un accertamento in contraddittorio, in modo da verificare eventuali difficoltà nell’adempimento del piano da parte del debitore. Inoltre, si considera l’eventuale impugnazione della sentenza di omologazione da parte del creditore, che potrebbe anche richiedere un’inibitoria.
La decisione implica che, sebbene la procedura esecutiva venga sospesa, il giudice non ordinerà automaticamente la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Questa misura garantisce una protezione equilibrata per il debitore, senza pregiudicare i diritti del creditore in caso di problematiche nell’adempimento del piano.
Un passo fondamentale per tutelare i consumatori che intraprendono la ristrutturazione dei propri debiti, assicurando la corretta gestione della procedura.