Omologazione del Piano di Ristrutturazione e Improcedibilità dell’Esecuzione

Il Tribunale di Bari, con sentenza dell’11 marzo 2025, ha stabilito che l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore determina l’improcedibilità dell’esecuzione individuale pendente, come il pignoramento. Questo significa che, una volta omologato il piano, il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’improcedibilità del procedimento esecutivo, anche se il debitore ne fa richiesta.

Tuttavia, prima che si arrivi alla dichiarazione di improcedibilità, è necessario un accertamento in contraddittorio, in modo da verificare eventuali difficoltà nell’adempimento del piano da parte del debitore. Inoltre, si considera l’eventuale impugnazione della sentenza di omologazione da parte del creditore, che potrebbe anche richiedere un’inibitoria.

La decisione implica che, sebbene la procedura esecutiva venga sospesa, il giudice non ordinerà automaticamente la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Questa misura garantisce una protezione equilibrata per il debitore, senza pregiudicare i diritti del creditore in caso di problematiche nell’adempimento del piano.

Un passo fondamentale per tutelare i consumatori che intraprendono la ristrutturazione dei propri debiti, assicurando la corretta gestione della procedura.

Sovraindebitamento: Rimozione degli Effetti della Pubblicità della Procedura

Il Tribunale di Verona, con decreto del 12 marzo 2025, ha confermato l’importanza per il debitore di ottenere la chiusura della procedura di sovraindebitamento e la rimozione degli effetti legati alla pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa. Nonostante la normativa non preveda una specifica indicazione in tal senso, la chiusura formale della procedura, a seguito dell’integrale esecuzione del piano omologato, è essenziale per evitare che i dati negativi continuino a influire sulla reputazione creditizia del debitore.

In particolare, il tribunale ha ordinato che l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) si occupi della cancellazione della pubblicità online relativa alla procedura, nonché dei dati personali del debitore nelle banche dati pubbliche, come quella del Ministero della Giustizia o dei Tribunali. Un ulteriore passo riguarda la comunicazione del decreto alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e agli altri sistemi di informazioni creditizie privati dove il debitore era stato segnalato come cattivo pagatore.

Questa decisione tutela in modo concreto l’interesse del debitore, consentendo il recupero della sua serenità economica e l’effettivo riavvio della sua attività creditizia.

Concordato Minore: Modifica Dopo il Voto dei Creditori

Il Tribunale di Avellino (sentenza del 28 febbraio 2025, Est. Russolillo) ha affrontato un tema rilevante in materia di concordato minore: la possibilità di modificare la proposta dopo il voto dei creditori. Il giudice ha chiarito che una variazione è ammissibile se migliorativa e già approvata all’unanimità.

La decisione si inserisce nel dibattito sulla cristallizzazione del voto. Tradizionalmente, si ritiene che, una volta espresso il consenso, la proposta non possa subire modifiche. Tuttavia, il tribunale precisa che ciò vale solo per peggioramenti, che richiederebbero una nuova votazione, mentre modifiche migliorative non necessitano di ulteriori passaggi procedurali.

Questa interpretazione garantisce maggiore tutela ai creditori e flessibilità nella gestione della crisi d’impresa, evitando rigidità che potrebbero ostacolare il buon esito del piano. La pronuncia offre agli imprenditori la possibilità di adattare il concordato senza ripetere il voto, purché ne derivi un beneficio per i creditori.

Questa decisione potrebbe costituire un precedente rilevante, orientando future interpretazioni verso una maggiore apertura nella modifica delle proposte di concordato minore.

 

Liquidazione Controllata: necessaria la presenza di più creditori

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la decisione del 26 febbraio 2025, ha chiarito un principio fondamentale in materia di liquidazione controllata: la procedura può essere avviata solo se esiste una pluralità di creditori.

Secondo l’art. 268, comma 3, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la liquidazione controllata può essere aperta solo se viene accertato che sia possibile acquisire un attivo da distribuire ai creditori. Tuttavia, affinché la procedura abbia senso, non basta che esista un attivo: è indispensabile che tale attivo sia destinato a più creditori concorsuali e non a un solo soggetto.

Se esistesse un solo creditore, la procedura diventerebbe non solo inutile, ma addirittura dannosa. Il principio della concorsualità verrebbe meno, e l’unico creditore coinvolto subirebbe soltanto i costi della procedura – come il credito prededucibile dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) – senza alcun reale beneficio.

Per questo motivo, il giudice deve valutare ex ante che l’attivo disponibile sia tale da poter soddisfare più creditori e non solo uno. Se ciò non fosse possibile, la liquidazione controllata perderebbe la sua funzione e si trasformerebbe in un mero aggravio economico per il debitore e per l’unico creditore coinvolto.

Credito Fondiario e Liquidazione Controllata: Il Privilegio del Creditore

Il Tribunale di Roma (sent. 11/02/2025, Est. D’Ambrosio) ha confermato che, anche nella liquidazione controllata, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale previsto dall’art. 41, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB). In pratica, la banca può proseguire o avviare un’azione esecutiva sull’immobile del debitore, indipendentemente dalla procedura concorsuale in corso.

Cos’è il Credito Fondiario?
Si tratta di finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili, solitamente concessi da banche per acquisti o ristrutturazioni. Questa tipologia di credito gode di tutele speciali, tra cui:
Esecuzione agevolata: la banca può agire in autonomia senza attendere la fine della procedura concorsuale.
Prelazione sui proventi della vendita dell’immobile.
Condizioni vantaggiose rispetto ad altri creditori.

Questa pronuncia si allinea a quanto già stabilito dalla Cassazione (sent. n. 22914/2024), ribadendo che il privilegio processuale del credito fondiario resta operativo anche in caso di crisi d’impresa o di insolvenza.

Liquidazione Controllata e Solidarietà

La liquidazione controllata non è solo una procedura tecnica, ma uno strumento che il diritto mette a disposizione per riequilibrare il peso del debito, senza dimenticare i principi di solidarietà e tutela della Persona.
Il Tribunale di Brindisi con una sentenza del 14.01.2025 ha ribadito che chi si trova in difficoltà economica non può essere lasciato solo. La legge non vede più il debitore come un individuo isolato, ma come parte di una rete di rapporti sociali ed economici.

Il principio solidaristico, radicato nell’art. 2 della Costituzione, implica che la società non possa abbandonare chi si trova in difficoltà economica. La liquidazione controllata, infatti, consente di riequilibrare la posizione del debitore senza annullare i diritti dei creditori, ma distribuendo in modo più equo il peso del debito. E i debiti con lo Stato? Secondo il Tribunale, anche i crediti per responsabilità erariale possono rientrare nella procedura. Il giudicato non è un ostacolo insuperabile, perché il sistema consente di rimodulare il debito in modo più equo.

Questa interpretazione rafforza l’idea che il diritto non sia solo fatto di regole rigide, ma debba sempre tenere conto dei principi costituzionali per garantire un giusto equilibrio tra creditori e debitori.