L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ E’ PIGNORABILE?

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione che l’INPS eroga ai lavoratori che abbiano una capacità lavorativa inferiore a 1/3 in conseguenza ad un’infermità fisica o mentale.

Requisito affinchè venga riservato l’assegno ordinario di invalidità, è l’aver maturato minimo 5 anni di contributi, 3 dei quali nei quinquiennio antecedente alla data in cui viene presentata la richiesta.

l’assegno ordinario di invalidità può essere pignorato in caso di debiti?

La risposta è sì. A differenza della prestazioni assistenziali, quali la pensione di invalidità, l’assegno mensile di assistenza e l’indennità di accompagnamento, nel caso dell’assegno ordinario di invalidità siamo difronte ad una prestazione di tipo previdenziale.

L’assegno ordinario di invalidità si basa infatti sui contributi corrisposti e non sulla condizione di salute di chi ne beneficia, è per questo comparabile alla comune pensione, e pertanto pignorabile entro certi limiti ben definiti.

Ma quali sono dunque questi limiti? La legge stabilisce che gli importi dovuti a titolo di pensione non sono pignorabili fino a somme che corrispondono al doppio della somma massima dell’assegno sociale (con 1.000 Euro previsti come minimo). Dunque solamente la cifra che eccede il doppio dell’assegno sociale potrà essere pignorato nei limiti stabiliti dall’art. 545 cpc (normalmente 1/5).