Sovraindebitamento: Calo delle Istanze da Parte di Aziende e Imprenditori nel 2024

Nel 2024 si registra un calo delle richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte delle aziende e degli imprenditori, mentre la domanda da parte dei consumatori resta stabile. Lo ha reso noto la Camera Arbitrale di Milano (CAM) con un comunicato stampa del 1° ottobre, riferendo i dati relativi alle istanze gestite in convenzione con diverse Camere di Commercio lombarde.

Dal 2017, CAM ha gestito 1524 istanze, principalmente da parte di piccole imprese, ex imprenditori e cittadini in difficoltà economica. Il 23% delle richieste proviene da Milano, seguita da Monza e Brianza (18%) e altre province lombarde. Tra il 2023 e il 2024, il numero complessivo di domande è diminuito del 13,2%. In particolare, le domande presentate da aziende e ditte individuali sono calate del 27%, passando da 109 nel 2023 a 80 nel 2024, mentre le richieste da parte dei consumatori sono rimaste stabili.

Nonostante la diminuzione delle richieste, il tempo medio di risoluzione delle pratiche è migliorato, passando da 649 giorni nel 2023 a 603 giorni nel 2024 (-7%), e il tasso di successo è aumentato con il 98% delle proposte omologate nel 2024, rispetto al 93% dell’anno precedente.

Riserva di Proprietà e Liquidazione Controllata

La sentenza del Tribunale di Mantova del 19 settembre 2024, affronta una questione rilevante nel contesto della Liquidazione Controllata, disciplinata dal CCI, con particolare riferimento ai contratti di compravendita con riserva di proprietà.

Il caso riguardava un’impresa soggetta a Liquidazione Controllata che aveva acquistato dei macchinari con riserva di proprietà, non avendo ancora completato il pagamento del prezzo al momento dell’apertura della procedura concorsuale. Il venditore aveva richiesto la restituzione dei beni non ancora integralmente pagati, invocando l’art. 270, comma 6 CCI.

Il Tribunale ha confermato che il contratto non si risolve automaticamente con l’avvio della Liquidazione Controllata, ma resta efficace. Tuttavia, il venditore conserva il diritto di richiedere la restituzione del bene qualora il pagamento non sia completato, poiché la proprietà resta in capo al venditore fino all’ultimo pagamento.

Il curatore della procedura, secondo la sentenza, ha il potere di decidere se subentrare nel contratto, pagando il residuo del prezzo, o sciogliere il contratto, permettendo così al venditore di riprendere il bene.

La decisione del Tribunale di Mantova ha ribadito l’importanza della riserva di proprietà come tutela per il venditore, confermando il diritto di quest’ultimo alla restituzione del bene non pagato integralmente, in linea con il regime previsto dall’art. 270 CCI. Questo principio contribuisce a garantire equilibrio tra i creditori della procedura e i diritti dei venditori.

La Derogabilità della Competenza dell’OCC

Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 21 24.03.2024, ha affrontato il potere di nomina di un professionista ex art. 68, comma 1, del CCII, necessario per consentire l’accesso del debitore alla procedura di liquidazione controllata prevista dall’art. 268. La questione si è sollevata quando l’unico Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del circondario ha rifiutato di redigere la relazione richiesta dall’art. 269, comma 2, a causa del mancato pagamento di acconti pari alla metà dei compensi richiesti.

I debitori, in grave sovraindebitamento, hanno contestato l’onerosità del preventivo dell’OCC, chiedendo al Presidente del tribunale di nominare un professionista con un compenso sostenibile. Il Tribunale ha accolto l’istanza, stabilendo che, nonostante la presenza di un OCC, vi sono situazioni in cui il diritto del debitore ad accedere alla liquidazione controllata non può essere compresso. Il Tribunale ha chiarito che gli accordi tra OCC e debitore devono seguire criteri di opportunità ed economicità, garantendo al contempo il diritto di accesso alle procedure di indebitamento. Ha evidenziato la continuità tra l’OCC e il liquidatore, affermando che il compenso deve essere determinato in base a parametri unitari previsti dalla normativa. Particolarmente significativo è stato il richiamo all’importanza della proporzionalità e adeguatezza negli accordi tra OCC e debitore. Il rifiuto dell’OCC di elaborare la relazione ha costituito un ostacolo ingiustificato all’accesso del debitore alla  liquidazione, giustificando la nomina di un professionista esterno. Questa decisione rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti dei debitori e nella regolazione della crisi di sovraindebitamento.