Sovraindebitamento: Calo delle Istanze da Parte di Aziende e Imprenditori nel 2024
Nel 2024 si registra un calo delle richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte delle aziende e degli imprenditori, mentre la domanda da parte dei consumatori resta stabile. Lo ha reso noto la Camera Arbitrale di Milano (CAM) con un comunicato stampa del 1° ottobre, riferendo i dati relativi alle istanze gestite in convenzione con diverse Camere di Commercio lombarde.
Dal 2017, CAM ha gestito 1524 istanze, principalmente da parte di piccole imprese, ex imprenditori e cittadini in difficoltà economica. Il 23% delle richieste proviene da Milano, seguita da Monza e Brianza (18%) e altre province lombarde. Tra il 2023 e il 2024, il numero complessivo di domande è diminuito del 13,2%. In particolare, le domande presentate da aziende e ditte individuali sono calate del 27%, passando da 109 nel 2023 a 80 nel 2024, mentre le richieste da parte dei consumatori sono rimaste stabili.
Nonostante la diminuzione delle richieste, il tempo medio di risoluzione delle pratiche è migliorato, passando da 649 giorni nel 2023 a 603 giorni nel 2024 (-7%), e il tasso di successo è aumentato con il 98% delle proposte omologate nel 2024, rispetto al 93% dell’anno precedente.


I debitori, in grave sovraindebitamento, hanno contestato l’onerosità del preventivo dell’OCC, chiedendo al Presidente del tribunale di nominare un professionista con un compenso sostenibile. Il Tribunale ha accolto l’istanza, stabilendo che, nonostante la presenza di un OCC, vi sono situazioni in cui il diritto del debitore ad accedere alla liquidazione controllata non può essere compresso. Il Tribunale ha chiarito che gli accordi tra OCC e debitore devono seguire criteri di opportunità ed economicità, garantendo al contempo il diritto di accesso alle procedure di indebitamento. Ha evidenziato la continuità tra l’OCC e il liquidatore, affermando che il compenso deve essere determinato in base a parametri unitari previsti dalla normativa. Particolarmente significativo è stato il richiamo all’importanza della proporzionalità e adeguatezza negli accordi tra OCC e debitore. Il rifiuto dell’OCC di elaborare la relazione ha costituito un ostacolo ingiustificato all’accesso del debitore alla liquidazione, giustificando la nomina di un professionista esterno. Questa decisione rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti dei debitori e nella regolazione della crisi di sovraindebitamento.