Ristrutturazione del consumatore e valutazione della colpa nell’ipotesi di finanziamenti a catena
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 21 marzo 2023, ha ritenuto ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII in un caso di debitore che, in difficoltà nel far fronte alle obbligazioni assunte, aveva finito con il contrarre una serie di finanziamenti con lo scopo così di avere liquidità sufficiente per estinguere i debiti pregressi.
Ebbene, nel suddetto caso è stata esclusa la colpa grave nella creazione della situazione di indebitamento, sul rilievo dell’agire del debitore dettato da uno stato di necessità e non certo dalla volontà (dolo o negligenza grave) di contrarre nuovi debiti.
Il Tribunale così si pronuncia: “ la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis” .
Nella procedura di ristrutturazione dei debiti, per effetto dell’intervenuta riforma e in ossequio a quanto stabilito dalla sopra sentenza, la colpa grave deve essere intesa come grave ed inescusabile negligenza o imprudenza da valutarsi ex ante ed alla luce di tutte le circostanze, anche personali, che hanno riguardato il debitore.
Una valutazione, questa, che potrebbe essere, a parere di chi scrive, traslata anche per le altre procedure di composizione della crisi ex lege previste.


