Ristrutturazione del consumatore e valutazione della colpa nell’ipotesi di finanziamenti a catena

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 21 marzo 2023, ha ritenuto ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII in un caso di debitore che, in difficoltà nel far fronte alle obbligazioni assunte, aveva finito con il contrarre una serie di finanziamenti con lo scopo così di avere liquidità sufficiente per estinguere i debiti pregressi.

Ebbene, nel suddetto caso è stata esclusa la colpa grave nella creazione della situazione di indebitamento, sul rilievo dell’agire del debitore dettato da uno stato di necessità e non certo dalla volontà (dolo o negligenza grave) di contrarre nuovi debiti.

Il Tribunale così si pronuncia: “ la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis” .

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti, per effetto dell’intervenuta riforma e in ossequio a quanto stabilito dalla sopra sentenza, la colpa grave deve essere intesa come grave ed inescusabile negligenza o imprudenza da valutarsi ex ante ed alla luce di tutte le circostanze, anche personali, che hanno riguardato il debitore.

Una valutazione, questa, che potrebbe essere, a parere di chi scrive, traslata anche per le altre procedure di composizione della crisi ex lege previste.

Imposte su successioni e donazioni: cosa cambia nel 2026

Dal 1° gennaio 2026 le successioni e donazioni non si sommano più e ciò rappresenta una svolta nella fiscalità patrimoniale.

La novità (tra le altre) è stata introdotta dal D.lgs. 139/2024 ed è entrata, appunto in vigore dal 1° gennaio 2026, incidendo profondamente sulla pianificazione patrimoniale delle famiglie.

La riforma ha eliminato il cosiddetto coacervo, cioè la regola secondo cui le donazioni ricevute in vita dal futuro erede si sommavano all’eredità ai fini del calcolo dell’imposta nel momento dell’apertura della successione. In pratica, le due attribuzioni – donazione e eredità – si cumulavano per verificare se si superava la franchigia (pari ad 1 milione di euro per figli e coniuge). Il cambiamento, dunque, ha reso indipendenti ed autonome le franchigie perché donazioni e successioni sono considerate separatamente.

La franchigia di 1 milione, dunque, non più unica, viene duplicata: un milione per quanto ricevuto in vita e un altro milione per quanto ricevuto a causa di morte.

Questo significa che un figlio potrà potenzialmente beneficiare di 2 milioni complessivi di esenzione senza superare le soglie di esenzione.

La novità è importante perchè semplifica radicalmente la pianificazione successoria: non è più necessario “dosare” con cautela le donazioni per evitare un futuro aggravio fiscale sull’eredità.

Inoltre, questa modifica rende le donazioni uno strumento più flessibile: i genitori potranno anticipare ai figli parte del patrimonio senza pregiudicare la franchigia che verrà applicata alla successione.

Naturalmente, la riforma non modifica le aliquote né la disciplina civilistica delle donazioni: rimangono, ad esempio, gli obblighi formali (come l’atto pubblico) e la tutela della legittima.

Però, si profilano vantaggi pratici per le famiglie: dal punto di vista operativo, la riforma consente di costruire un percorso di trasferimento dei beni più sereno e distribuito nel tempo.

Le donazioni importanti – immobili, partecipazioni societarie, somme di denaro – potranno essere effettuate senza il timore che, al momento della successione, vengano penalizzate da un calcolo cumulativo.

Per molte famiglie, significa poter aiutare i figli oggi (per esempio nell’acquisto della casa), sapendo che ciò non ridurrà il “plafond” fiscale disponibile per l’eredità futura.

Trattasi di un cambiamento concreto che incide sulla gestione del patrimonio familiare e sulla possibilità di programmare con maggiore libertà e sicurezza i trasferimenti tra generazioni

Ma, il cambiamento richiede comunque attenzione: pur essendo una semplificazione rilevante, la riforma non elimina la necessità di una corretta pianificazione e le donazioni restano atti giuridici complessi, la cui validità richiede forma solenne, rispetto delle quote di legittima e un’attenta valutazione degli effetti patrimoniali. Inoltre, sarà importante verificare le norme transitorie e accertare come l’Agenzia delle Entrate interpreterà la decorrenza delle nuove regole, soprattutto per le donazioni effettuate negli ultimi anni prima del 2026.