LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: E’ AMMESSO IL PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITA’

La liquidazione controllata è una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che viene applicata ai professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, alle start up innovative e a tutti i debitori che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o quella coatta amministrativa o altra procedura liquidatoria.

Il tribunale di Arezzo con una recentissima sentenza ha stabilito che nella liquidazione controllata viene consentito di proseguire l’attività di impresa o professionale, sottraendo i beni attinenti alla liquidazione, ove di maggiore utilità per i creditori rispetto alla semplice dismissione dell’azienda o dei beni strumentali. Nel corso della procedura di liquidazione controllata, non vi è necessità di un provvedimento giudiziale apposito perché sia disposto l’esercizio provvisorio dell’attività di impresa (vero e proprio diritto del debitore).

PARTITA IVA: RISCHI E SOLUZIONI PER CHI NON RIESCE A PAGARE LE TASSE

I rischi – Cosa succede se un lavoratore autonomo non riesce a pagare le tasse?
In questo scenario, l’Agenzia delle Entrate emetterebbe sanzioni che si aggiungerebbero al debito fiscale e
se a lungo andare non si riuscisse a porre rimedio a tale situazione, se ne potrebbero originare cartelle
esattoriali, arrivando in caso di mancato pagamento al fermo amministrativo dell’auto e a pignoramenti.
Le soluzioni – Esiste la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino a 72 rate o addirittura 120 se si ha un isee basso.
Ma se i debiti sono tali per cui anche le rate fossero troppo elevate? O se comunque si fosse
nell’impossibilità di pagare le rate?
Esiste un’altra soluzione: accedere se si tratta di soggetto non fallibile ad una delle procedure di
sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d’Impresa:
– concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata hanno lo
scopo di consentire il pagamento ai creditori secondo un ‘piano’ proposto dal debitore o attraverso
la liquidazione del proprio patrimonio, preservando una dignitosa disponibilità economica per le
spese personali e familiari, ottenendo l’esdebitazione – vale a dire la cancellazione – dei debiti
residui che non è possibile pagare;
– l’esdebitazione dell’incapiente, invece è riservata ai soggetti che non sono in grado di offrire alcuna
utilità ai creditori, in quanto hanno un reddito troppo esiguo; per costoro la procedura se accolta
prevede l’emissione da parte del Tribunale di un decreto di esdebitazione, senza alcun pagamento,
ottenendo l’immediata cancellazione delle posizioni debitorie.

ESISTE UN VALORE MINIMO DI DEBITO SOTTO IL QUALE NON SI PUO’ PROCEDERE A PIGNORAMENTO?

Vediamo prima di tutto che esistono 3 categorie di pignoramento a seconda dei beni in oggetto:
MOBILIARE, IMMOBILIARE e PRESSO TERZI, ma nonostante questa distinzione di procedure che presentano regole differenti, per tutte e tre NON esiste un valore minimo di debito, il creditore può quindi procedere ad innestare un’esecuzione forzata anche per crediti irrisori.
Vige un’eccezione in caso di debiti per cartelle esattoriali, per cui è previsto che per l’ipoteca sugli immobili il debito dovrà superare i 20.000 €, per pignoramenti immobiliari il debito dovrà superare i 120.000 € ed il patrimonio del debitore dovrà complessivamente essere superiore ai 120mila euro. Inoltre vige il divieto di pignorare la prima casa del debitore.
Vi starete chiedendo se ad un creditore convenga procedere a pignoramento in caso di valori modesti. Questa procedura prevede dei costi che andranno anticipati dallo stesso creditore ed inoltre la vendita dei beni all’asta comporta un rischio per la sua difficoltà.
Spesso infatti i creditori rinunciano a recuperare i propri crediti di basso valore dinanzi ad costi e rischi elevati.

La prima casa può essere pignorata?

Il pignoramento è l’atto con cui si impone un vincolo su determinati beni di un debitore; ponendo suddetto vincolo i beni vengono sottratti alla sua disponibilità. Il pignoramento è dunque l’atto che dà inizio all’espropriazione forzata su domanda del creditore.

E’ comunque prevista dalla legge una forma di tutela a favore del debitore; infatti sono fissati dei limiti all’atto di pignoramento su alcuni beni, e tra questi rientra la prima casa, in quanto vige un principio di impignorabilità, ma solo per indebiti erariali.

Infatti, difronte ad un debito di natura privata, per esempio nel caso in cui non si sia restituito un prestito ad un istituto bancario o finanziario, non ci sono limiti al pignoramento dei beni e il debitore non ha tutele di cui usufruire.

(Ricordiamo inoltre che non esiste un valore minimo di debito affinché un bene immobile sia attaccabile con il pignoramento).