ESISTE UN VALORE MINIMO DI DEBITO SOTTO IL QUALE NON SI PUO’ PROCEDERE A PIGNORAMENTO?
Vediamo prima di tutto che esistono 3 categorie di pignoramento a seconda dei beni in oggetto:
MOBILIARE, IMMOBILIARE e PRESSO TERZI, ma nonostante questa distinzione di procedure che presentano regole differenti, per tutte e tre NON esiste un valore minimo di debito, il creditore può quindi procedere ad innestare un’esecuzione forzata anche per crediti irrisori.
Vige un’eccezione in caso di debiti per cartelle esattoriali, per cui è previsto che per l’ipoteca sugli immobili il debito dovrà superare i 20.000 €, per pignoramenti immobiliari il debito dovrà superare i 120.000 € ed il patrimonio del debitore dovrà complessivamente essere superiore ai 120mila euro. Inoltre vige il divieto di pignorare la prima casa del debitore.
Vi starete chiedendo se ad un creditore convenga procedere a pignoramento in caso di valori modesti. Questa procedura prevede dei costi che andranno anticipati dallo stesso creditore ed inoltre la vendita dei beni all’asta comporta un rischio per la sua difficoltà.
Spesso infatti i creditori rinunciano a recuperare i propri crediti di basso valore dinanzi ad costi e rischi elevati.