Prevalenza del Foro Iniziale nella Liquidazione Controllata Familiare

Il Tribunale di Padova, con la sentenza dell’11 dicembre 2024, ha affrontato un tema cruciale in materia di liquidazione controllata familiare, concentrandosi sulla competenza territoriale nelle situazioni di sovraindebitamento.

Ai sensi dell’art. 66 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), quando il sovraindebitamento coinvolge più membri di una stessa famiglia, la procedura deve essere unitaria. In questo contesto, il tribunale ha stabilito che il foro preventivamente adito prevale sugli altri potenzialmente competenti, ritenendo che l’unicità della procedura familiare sia prioritaria rispetto alla diversità delle residenze dei debitori.Questo principio di coordinamento mira a semplificare il procedimento, evitando frammentazioni che rischierebbero di comprometterne l’efficacia. La prevalenza del primo foro adito tutela sia la rapidità della gestione della crisi che la coerenza dell’approccio verso l’intero nucleo familiare.

La decisione sottolinea come il sistema del sovraindebitamento debba adattarsi alle specificità delle famiglie, bilanciando la tutela dei debitori con l’efficienza procedurale. Essa rafforza il ruolo del CCII come strumento per una gestione sostenibile delle crisi economiche, specialmente nei casi di maggiore fragilità.
Questa pronuncia, destinata a diventare un punto di riferimento, promuove un approccio flessibile e armonico per le procedure familiari, garantendo soluzioni eque ed efficaci per le famiglie in difficoltà.

Sovraindebitamento: Cassazione su Credito Ipotecario e Convenienza

Con la sentenza n. 30543 del 27 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali sugli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare per i creditori ipotecari.

La Corte ha ribadito che i creditori con privilegi, come pegno o ipoteca, non vengono considerati nel calcolo delle maggioranze necessarie per approvare l’accordo se è previsto il loro pagamento completo. Se invece non ricevono il pagamento integrale, devono comunque ottenere un importo pari almeno al valore del bene ipotecato, come determinato dagli organismi di composizione della crisi.

Nel caso in esame, la Cassazione ha annullato una decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva escluso un creditore ipotecario dal far valere i propri diritti. La Corte ha spiegato che il tribunale avrebbe dovuto verificare se il creditore, non esprimendo chiaramente la propria posizione, avesse rinunciato ai suoi diritti in modo implicito e inequivocabile.

Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che, per omologare un accordo, è sempre necessario controllare che questo sia economicamente più vantaggioso rispetto alla liquidazione, anche se ha già ottenuto la maggioranza prevista.

Questa sentenza ribadisce l’importanza di tutelare i diritti dei creditori ipotecari e di garantire equità nella gestione delle crisi da sovraindebitamento.

Ristrutturazione dei Debiti Respinta per Comportamento Irresponsabile

II Tribunale di Bologna, con una recente pronuncia, ha dichiarato inammissibile la richiesta di ristrutturazione dei debiti presentata ai sensi dell’art. 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ravvisando una carenza di meritevolezza come previsto dall’art. 69 CCII.

Nel caso specifico, il debitore aveva accumulato una significativa situazione di sovraindebitamento a causa di gravi condotte che evidenziavano una chiara responsabilità personale. In particolare, il giudice ha considerato due elementi centrali:

1. Violazioni reiterate del codice della strada: il debitore aveva commesso numerose infrazioni che avevano comportato sanzioni amministrative mai onorate.

2. Mancato pagamento di un finanziamento: il soggetto aveva richiesto e ottenuto un prestito bancario con restituzione rateale, senza tuttavia corrispondere alcuna somma per il rimborso.

In base all’art. 69 CCII, uno dei presupposti per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti è la dimostrazione della meritevolezza, intesa come assenza di dolo o colpa grave nella gestione delle obbligazioni. Il giudice ha stabilito che il comportamento del debitore – caratterizzato da un mancato rispetto sistematico delle regole e degli obblighi contrattuali – non soddisfaceva tale requisito.La decisione sottolinea l’importanza della condotta responsabile del debitore sia nella fase di contrazione delle obbligazioni che nella gestione del proprio patrimonio. La sentenza funge da monito per chi intenda avvalersi delle procedure di sovraindebitamento, evidenziando che tali strumenti non possono essere utilizzati come scappatoia per sanare situazioni generate da comportamenti irresponsabili.

Concordato Minore: Ammissibile con Esclusiva Finanza Esterna

La recente pronuncia del Tribunale di Avellino (7 novembre 2024, Est. Russolillo) affronta in modo
innovativo l’ammissibilità del concordato minore presentato da un debitore privo di beni o redditi propri,
sostenuto esclusivamente dalla finanza esterna.

In relazione all’apporto di risorse esterne, capaci di incrementare in modo significativo il valore dell’attivo disponibile ai sensi dell’art. 74, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il Tribunale ha stabilito che tale condizione può considerarsi soddisfatta anche quando i mezzi apportati da soggetti terzi costituiscano l’unica risorsa per i creditori.
Sul piano letterale, un incremento può verificarsi anche rispetto a un attivo iniziale pari a zero, in cui il contributo esterno risulta determinante per garantire una soddisfazione, seppur minima, dei creditori. Sul piano sistematico, a un debitore incapiente, ma in grado di offrire ai creditori una qualche utilità grazie al supporto di risorse esterne, deve essere consentito l’accesso a strumenti di esdebitazione alternativi rispetto a quelli previsti dall’art. 283 CCII. Tali soluzioni possono assumere forme negoziali o concordatarie, come indicato dal Tribunale di Avellino (16 giugno 2024), oppure liquidatorie (Tribunale di Nola, 12 dicembre 2023; Tribunale di Bergamo, 7 giugno 2023). Questa sentenza consolida e approfondisce i principi già emersi nella giurisprudenza, offrendo una lettura meno restrittiva delle disposizioni del CCII. L’interpretazione promossa dal Tribunale di Avellino amplia le possibilità per i debitori senza patrimonio, valorizzando l’apporto esterno come strumento chiave peraccedere a soluzioni sostenibili nella gestione della crisi economica.