Concordato Minore: Ammissibile con Esclusiva Finanza Esterna
La recente pronuncia del Tribunale di Avellino (7 novembre 2024, Est. Russolillo) affronta in modo
innovativo l’ammissibilità del concordato minore presentato da un debitore privo di beni o redditi propri,
sostenuto esclusivamente dalla finanza esterna.
In relazione all’apporto di risorse esterne, capaci di incrementare in modo significativo il valore dell’attivo disponibile ai sensi dell’art. 74, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il Tribunale ha stabilito che tale condizione può considerarsi soddisfatta anche quando i mezzi apportati da soggetti terzi costituiscano l’unica risorsa per i creditori.
Sul piano letterale, un incremento può verificarsi anche rispetto a un attivo iniziale pari a zero, in cui il contributo esterno risulta determinante per garantire una soddisfazione, seppur minima, dei creditori. Sul piano sistematico, a un debitore incapiente, ma in grado di offrire ai creditori una qualche utilità grazie al supporto di risorse esterne, deve essere consentito l’accesso a strumenti di esdebitazione alternativi rispetto a quelli previsti dall’art. 283 CCII. Tali soluzioni possono assumere forme negoziali o concordatarie, come indicato dal Tribunale di Avellino (16 giugno 2024), oppure liquidatorie (Tribunale di Nola, 12 dicembre 2023; Tribunale di Bergamo, 7 giugno 2023). Questa sentenza consolida e approfondisce i principi già emersi nella giurisprudenza, offrendo una lettura meno restrittiva delle disposizioni del CCII. L’interpretazione promossa dal Tribunale di Avellino amplia le possibilità per i debitori senza patrimonio, valorizzando l’apporto esterno come strumento chiave peraccedere a soluzioni sostenibili nella gestione della crisi economica.