Liquidazione Controllata: necessaria la presenza di più creditori
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la decisione del 26 febbraio 2025, ha chiarito un principio fondamentale in materia di liquidazione controllata: la procedura può essere avviata solo se esiste una pluralità di creditori.
Secondo l’art. 268, comma 3, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la liquidazione controllata può essere aperta solo se viene accertato che sia possibile acquisire un attivo da distribuire ai creditori. Tuttavia, affinché la procedura abbia senso, non basta che esista un attivo: è indispensabile che tale attivo sia destinato a più creditori concorsuali e non a un solo soggetto.
Se esistesse un solo creditore, la procedura diventerebbe non solo inutile, ma addirittura dannosa. Il principio della concorsualità verrebbe meno, e l’unico creditore coinvolto subirebbe soltanto i costi della procedura – come il credito prededucibile dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) – senza alcun reale beneficio.
Per questo motivo, il giudice deve valutare ex ante che l’attivo disponibile sia tale da poter soddisfare più creditori e non solo uno. Se ciò non fosse possibile, la liquidazione controllata perderebbe la sua funzione e si trasformerebbe in un mero aggravio economico per il debitore e per l’unico creditore coinvolto.