Credito Fondiario e Liquidazione Controllata: Il Privilegio del Creditore
Il Tribunale di Roma (sent. 11/02/2025, Est. D’Ambrosio) ha confermato che, anche nella liquidazione controllata, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale previsto dall’art. 41, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB). In pratica, la banca può proseguire o avviare un’azione esecutiva sull’immobile del debitore, indipendentemente dalla procedura concorsuale in corso.
Cos’è il Credito Fondiario?
Si tratta di finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili, solitamente concessi da banche per acquisti o ristrutturazioni. Questa tipologia di credito gode di tutele speciali, tra cui:
– Esecuzione agevolata: la banca può agire in autonomia senza attendere la fine della procedura concorsuale.
– Prelazione sui proventi della vendita dell’immobile.
– Condizioni vantaggiose rispetto ad altri creditori.
Questa pronuncia si allinea a quanto già stabilito dalla Cassazione (sent. n. 22914/2024), ribadendo che il privilegio processuale del credito fondiario resta operativo anche in caso di crisi d’impresa o di insolvenza.