Sovraindebitamento: Rimozione degli Effetti della Pubblicità della Procedura

Il Tribunale di Verona, con decreto del 12 marzo 2025, ha confermato l’importanza per il debitore di ottenere la chiusura della procedura di sovraindebitamento e la rimozione degli effetti legati alla pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa. Nonostante la normativa non preveda una specifica indicazione in tal senso, la chiusura formale della procedura, a seguito dell’integrale esecuzione del piano omologato, è essenziale per evitare che i dati negativi continuino a influire sulla reputazione creditizia del debitore.

In particolare, il tribunale ha ordinato che l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) si occupi della cancellazione della pubblicità online relativa alla procedura, nonché dei dati personali del debitore nelle banche dati pubbliche, come quella del Ministero della Giustizia o dei Tribunali. Un ulteriore passo riguarda la comunicazione del decreto alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e agli altri sistemi di informazioni creditizie privati dove il debitore era stato segnalato come cattivo pagatore.

Questa decisione tutela in modo concreto l’interesse del debitore, consentendo il recupero della sua serenità economica e l’effettivo riavvio della sua attività creditizia.