LE PROCEDURE FAMILIARI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Quando venne introdotta la disciplina di sovraindebitamento con la legge n. 3/2012, questa era concepita nei riguardi di un unico soggetto.
Accadeva però frequentemente che una procedura domandata da parte di un coniuge, se pure avesse avuto esito positivo conducendo all’esdebitazione, non avrebbe portato comunque a risolvere il la crisi debitoria complessiva della famiglia, perché l’altro coniuge rimaneva indebitato. L’espediente sviluppato dalla prassi, era quello di far avviare ai conviventi/coniugi due procedure distinte davanti all’organismo di composizione della crisi, per poi farle riunire grazie alle cause condivise di indebitamento, conducendo così le procedure ad una singola trattazione e ad una singola relazione.
Il vuoto normativo è stato risolto solo con l’art. 4-ter del D.L. Del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176 con la quale è stata introdotta la normativa delle procedure familiari. L’art.. 66 CCI ha riconosciuto esplicitamente le procedure di composizione della crisi da sovranindebitamento che riguardano componenti della stessa famiglia che siano conviventi o che abbiano debiti di origine comune.
Con “membri della stessa famiglia” ci si riferisce al coniuge, ai parenti fino al quarto grado o affini entro il secondo, alle parti di unione civile ed ai conviventi di fatto. La convivenza come requisito di accesso all’istanza deve essere documentata affinché l’OCC possa esprimere giudizio di ammissione. Il requisito dell’origine comune di sovraindebitamento è da intendersi come la comunanza dell’obbligazione causa
dell’indebitamento (come i debiti contratti assieme dai coniugi per rispondere alle necessità familiari).