AMMISSIBILITA’ DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA IN TEMA DI PROCEDURE FAMILIARI

L’art. 66 CCII prevede che i membri della medesima famiglia possano presentare un singolo piano di risoluzione della crisi per sovraindebitamento ove siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia una causa comune.

Vediamo quali componenti rientrano nella definizione di “membri della stessa famiglia”: consanguinei sino al quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile, conviventi di fatto dello stesso sesso (ex l.76/2016).

Questa previsione di legge ha il fine di agevolare le procedure da sovraindebitamento, scongiurando la prolificazione di istanze ed il pericolo di conclusioni tra loro discordanti, le quali non porterebbero ad un giovamento effettivo per il nucleo familiare se non permettessero a tutti i componenti una concreta esdebitazione.