L’evoluzione giurisprudenziale in materia di sovraindebitamento ha portato a maturazione di un principio, sebbene ancora allo stato embrionale, per il quale il soggetto fallito che non ha profittato della esdebitazione in sede fallimentare,  essendo considerato soggetto NON fallibile a seguito della chiusura del fallimento può successivamente alla stessa accedere alle procedure di sovraindebitamento per potersi liberare dei debiti residuati, sia personali che derivanti dalla precedente attività imprenditoriale. Si citano in proposito due recenti pronunce di merito entrambe emanate ad aprile 2021 dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Milano.