Con provvedimento del 7 febbraio 2023, il Ministero della Giustizia ha risposto al quesito posto dal Tribunale di Torino in merito al regime fiscale a cui assoggettare la fase esecutiva delle procedure di crisi da sovraindebitamento disciplinate D.Lgs. n.14/2019 (CCII).
Il c.d. sovraindebitamento è lo strumento volto a favorire l’esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di grandi imprenditori e, pertanto, non sono fallibili (sono tali il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative ed i ogni altro debitore non avente i requisiti per le procedure di fallimento classiche).
E dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d’Impresa) quindi, i soggetti citati possono ricorrere a tre procedure:
- il piano di ristrutturazione dei debiti( 67-73), riservato al consumatore (sostituisce il “piano del consumatore”);
- il concordato minore( 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
- la liquidazione controllata del debitore( 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”).
Orbene, in particolare, le procedure di composizione della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e del concordato minore (artt.74-83) hanno natura concorsuale e sono volte entrambe a risolvere la situazione di inadempimento di una determinata categoria di soggetti debitori (individuati dall’art.2, comma 1, lett.c) del CCII) non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
Quindi, il Tribunale di Torino ha evidenziato che, con sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70, c. 7, CCII) e con sentenza di omologa del concordato minore (art. 80, c. 2, CCII), «il giudice dichiara chiusa la procedura», con il conseguente avvio di una fase esecutiva per la quale la cancelleria procede ad una nuova iscrizione a ruolo (analogamente a quanto accade con riferimento all’art. 270, c. 1, che prevede con sentenza l’apertura della liquidazione controllata).
Precisamente, nel momento in cui interviene la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione si apre una fase che ha le caratteristiche di un’appendice programmata della prima. Ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato deve essere compiuto dal debitore, sotto il controllo e la vigilanza dell’OCC, il quale, collaborando altresì all’esecuzione del piano, provvederà (nella fase conclusiva della procedura) a redigere una relazione finale – sentito il debitore -, che dovrà presentare al giudice.
E anche il c.d. concordato minore ha una disciplina che sostanzialmente ricalca in gran parte quella dettata per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, atteggiandosi anch’essa come «(art. 82) una fase finalizzata ad attuare il dictum del concordato omologato che resta affidata al debitore, coadiuvato dall’OCC, che avrà altresì il compito di riferire al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell’omologazione».
Anche in questo caso, dunque, la fase esecutiva non può ritenersi a sé stante rispetto alla fase procedimentale che l’ha preceduta, essendo finalizzata proprio all’adempimento della proposta omologata.
Così, si è posto il quesito della necessarietà o meno del pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo (dovuto «per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale»), al quale il Ministero della Giustizia ha risposto nei seguenti termini:
«Per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, di cui agli artt. 71 e 81 del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n.14/2019), nonché per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovraindebitato, di cui all’art. 275 del medesimo Codice, non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato, avendo la parte già assolto l’onere fiscale al momento del deposito della domanda introduttiva della relativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione controllata».
Ancora una volta, dunque, si rende evidente la convenienza per il debitore incapiente di scegliere le sopra ricordate misure di favore.