Tribunale di Bergamo: cancellati quasi 200.000 euro di debiti.

Con decreto emesso il 10 giugno 2024, il Tribunale di Bergamo – Seconda Sezione Civile – ha concesso l’esdebitazione totale a una cittadina bergamasca ai sensi dell’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

La procedura era stata avviata nel marzo 2024 con istanza di esdebitazione per debitore incapiente. Dalla documentazione allegata e dalla relazione del gestore della crisi, era emersa una situazione debitoria complessiva pari a 199.450,92 euro, somma comprensiva anche di debiti tributari.

La signora è stata patrocinata dallo Studio Legale Palmiero and Partners, che ha assistito la richiedente nel corso dell’intero procedimento.

Il Giudice ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dalla norma: l’assenza di dolo, colpa grave o atti in frode, e l’impossibilità oggettiva per la debitrice di soddisfare, anche solo in parte, i creditori. La documentazione è risultata completa e attendibile, e l’analisi svolta ha confermato che non vi era alcuna prospettiva futura di recupero, nemmeno parziale, dei crediti.

Una parte dei debiti derivava da obbligazioni sorte nell’ambito di una partecipazione minoritaria in una società successivamente fallita, in cui la richiedente non aveva ruoli gestionali. I finanziamenti concessi non avevano tenuto conto del merito creditizio della debitrice, né vi erano elementi per ritenere che fosse possibile offrire ai creditori utilità, neppure indirette.

Alla luce di ciò, il Tribunale ha disposto la cancellazione integrale dei debiti e ha concesso il beneficio dell’esdebitazione, avvertendo la richiedente che il beneficio potrà essere revocato in caso di sopravvenienze patrimoniali rilevanti, ovvero in caso di omesso deposito della documentazione annuale prevista dalla legge.

Tribunale di Como concede esdebitazione a soggetto sovraindebitato.

Con decreto del 12 giugno 2022, il Tribunale Ordinario di Como – Prima Sezione Civile – ha concesso
l’esdebitazione a un soggetto sovraindebitato ai sensi dell’art. 14-quaterdecies della Legge n. 3/2012,
dichiarando l’inesigibilità di debiti per un totale di oltre 39.000 euro.
Il ricorrente, privo di beni mobili e immobili, percepiva un reddito insufficiente a coprire le spese
personali e familiari, comprese quelle per il mantenimento dei due figli. La situazione debitoria era
originata da un finanziamento contratto nel 2007, periodo in cui lavorava come barista part-time, a cui si
erano sommati ulteriori prestiti. L’OCC ha rilevato che il reddito disponibile al momento
dell’indebitamento non giustificava l’importo erogato, nemmeno tenendo conto della garanzia prestata da
un familiare.
Il giudice ha riconosciuto la meritevolezza del debitore e l’assenza di prospettive economiche favorevoli,
accertando inoltre che non risultavano atti in frode o condotte depauperative.
L’istanza è stata predisposta con il supporto dello Studio Legale Palmiero and Partners, che ha seguito il
procedimento in ogni sua fase, inclusa l’interlocuzione con l’OCC e la raccolta della documentazione
richiesta dalla normativa.
Il provvedimento rientra nell’ambito delle misure previste dalla normativa sul sovraindebitamento per i
soggetti incapienti, offrendo un’opportunità concreta di liberazione dai debiti contratti in buona fede.