Concordato minore e debito erariale: la parola alla Corte d’Appello di Genova

Con sentenza del 23 luglio 2025 la Corte d’Appello di Genova ha chiarito un punto cruciale sul concordato minore: anche se la legge non prevede espressamente una valutazione di meritevolezza come in altre procedure (es. ristrutturazione del debito del consumatore o esdebitazione post-liquidazione), resta comunque necessario verificare la buona fede e la correttezza del debitore.

Nel caso concreto, la debitrice aveva pagato integralmente fornitori, banche e dipendenti, trascurando invece l’Erario. Il tribunale aveva comunque omologato il concordato minore applicando il cram down – cioè il meccanismo che consente al giudice di omologare l’accordo anche contro il voto contrario di uno o più creditori, se il piano risulta equo e più conveniente della liquidazione.

La Corte d’Appello ha però ribaltato la decisione: non può essere omologato un concordato minore se emerge che il debitore ha scientemente aggravato la posizione erariale, agendo senza trasparenza e buona fede.

In sintesi: il concordato minore non è un “salvagente automatico” – il debitore deve dimostrare un comportamento leale verso tutti i creditori, incluso l’Erario.

Concordato Minore: il sistematico inadempimento fiscale non è atto in frode.

Con una recente e rilevante pronuncia (Tribunale di Locri, 12 luglio 2025), è stato chiarito un aspetto centrale nella disciplina della crisi d’impresa: l’inadempimento prolungato degli obblighi tributari, anche di entità significativa, non integra automaticamente un atto in frode ai creditori ai sensi dell’art. 77 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), e quindi non determina l’inammissibilità del concordato minore.

Nel caso di specie, il professionista ricorrente risultava debitore verso l’erario per oltre 1,3 milioni di euro, con mancati versamenti IVA anche nell’ultimo anno fiscale. Tuttavia, il Tribunale ha accolto l’istanza di omologazione, ritenendo che non fosse necessario valutare la “meritevolezza” del debitore per accedere alla procedura e che l’inadempimento, sebbene costante nel tempo, non rappresentasse di per sé una condotta dolosa o fraudolenta.

La proposta era strutturata in continuità, prevedendo il proseguimento dell’attività professionale e l’utilizzo di parte dei futuri redditi per soddisfare i creditori. La votazione si era conclusa con il dissenso della maggior parte delle classi, ma il Tribunale ha ritenuto applicabile il meccanismo del cram down fiscale e previdenziale, superando l’opposizione degli enti creditori pubblici.

La decisione assume rilievo nel chiarire che la funzione del concordato minore non è sanzionatoria, ma volta a favorire il superamento della crisi, anche in presenza di situazioni pregresse caratterizzate da irregolarità fiscali.

Una conferma della natura funzionale del nuovo diritto della crisi, che pone al centro la sostenibilità del piano e l’effettiva convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.