ANCHE IL FALLITO NON ESDEBITATO PUO’ ACCEDERE ALLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO
Ormai pare ammessa la possibilità anche per l’imprenditore o socio fallito, che non ha chiesto a seguito della chiusura del fallimento l’esdebitazione ( vale a dire la cancellazione dei debiti residuati dal fallimento) di poter accedere – successivamente – ad una delle soluzioni offerte dal Codice della crisi di Impresa e di potersi così esdebitare come soggetto non fallibile.
Quando è possibile? Quando il fallimento è chiuso da oltre un anno, poichè decorso quel tempo il fallito ritorna ad essere un soggetto NON fallibile.
Il riconoscimento di tale opportunità pare largamente condiviso in dottrina, e vede anche delle prime pronunce giurisprudenziali: il Tribunale di Torino ( decreto del 13.04.2021) ha ritenuto ammissibile una proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 7 e ss. L. 3/12, depositata da un debitore dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente responsabile di una società di persone, già precedentemente dichiarata fallita.
Il decreto del Tribunale di Torino ha statuito che: “…le circostanze enunciate non appaiono ostative all’ammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi ex L. n. 3/2012, in quanto, a seguito della chiusura del fallimento, la società è stata cancellata e, in assenza di una ripresa di attività, non sussiste alcun ostacolo soggettivo all’accesso alle procedure di sovra–indebitamento …”.
In particolare il Giudice osserva che il debitore istante: “… è stato soggetto a fallimento e la relativa procedura si è chiusa, inoltre è decorso il termine stabilito dall’art. 121 L.F. così che non sarebbe neppure in ipotesi possibile la riapertura del fallimento”: ergo, si tratta di soggetto non più sottoposto alle procedure concorsuali e dunque ammissibile a quelle da sovraindebitamento.
La pronuncia è di particolare interesse, anche perchè va nell’ottica di riammettere nel circuito economico una vasta schiera di soggetti che evidentemente ne sarebbero esclusi in quanto schiacciati dalle posizioni debitorie.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!