ANCHE IL FALLITO NON ESDEBITATO PUO’ ACCEDERE ALLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

Ormai pare ammessa la possibilità anche per l’imprenditore o socio fallito, che non ha chiesto a seguito della chiusura del fallimento l’esdebitazione ( vale a dire la cancellazione dei debiti residuati dal fallimento) di poter accedere – successivamente – ad una delle soluzioni offerte dal Codice della crisi di Impresa e di potersi così esdebitare come soggetto non fallibile.

Quando è possibile? Quando il fallimento è chiuso da oltre un anno, poichè decorso quel tempo il fallito ritorna ad essere un soggetto NON fallibile.

Il riconoscimento di tale opportunità pare largamente condiviso in dottrina, e vede anche delle prime pronunce giurisprudenziali:  il Tribunale di Torino ( decreto del 13.04.2021)  ha ritenuto ammissibile una proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 7 e ss. L. 3/12, depositata da un debitore dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente responsabile di una società di persone, già precedentemente dichiarata fallita.

Il decreto del Tribunale di Torino ha statuito che: “…le circostanze enunciate non appaiono ostative all’ammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi ex L. n. 3/2012, in quanto, a seguito della chiusura del fallimento, la società è stata cancellata e, in assenza di una ripresa di attività, non sussiste alcun ostacolo soggettivo all’accesso alle procedure di sovraindebitamento ….

In particolare il Giudice osserva che il debitore istante: … è stato soggetto a fallimento e la relativa procedura si è chiusa, inoltre è decorso il termine stabilito dall’art. 121 L.F. così che non sarebbe neppure in ipotesi possibile la riapertura del fallimento”: ergo, si tratta di soggetto non più sottoposto alle procedure concorsuali e dunque ammissibile a quelle da sovraindebitamento. 

La pronuncia è di particolare interesse, anche perchè va nell’ottica di riammettere nel circuito economico una vasta schiera di soggetti che evidentemente ne sarebbero esclusi in quanto schiacciati dalle posizioni debitorie.

 

 

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