Concordato minore e debito erariale: la parola alla Corte d’Appello di Genova

Con sentenza del 23 luglio 2025 la Corte d’Appello di Genova ha chiarito un punto cruciale sul concordato minore: anche se la legge non prevede espressamente una valutazione di meritevolezza come in altre procedure (es. ristrutturazione del debito del consumatore o esdebitazione post-liquidazione), resta comunque necessario verificare la buona fede e la correttezza del debitore.

Nel caso concreto, la debitrice aveva pagato integralmente fornitori, banche e dipendenti, trascurando invece l’Erario. Il tribunale aveva comunque omologato il concordato minore applicando il cram down – cioè il meccanismo che consente al giudice di omologare l’accordo anche contro il voto contrario di uno o più creditori, se il piano risulta equo e più conveniente della liquidazione.

La Corte d’Appello ha però ribaltato la decisione: non può essere omologato un concordato minore se emerge che il debitore ha scientemente aggravato la posizione erariale, agendo senza trasparenza e buona fede.

In sintesi: il concordato minore non è un “salvagente automatico” – il debitore deve dimostrare un comportamento leale verso tutti i creditori, incluso l’Erario.