Concordato Minore: il sistematico inadempimento fiscale non è atto in frode.

Con una recente e rilevante pronuncia (Tribunale di Locri, 12 luglio 2025), è stato chiarito un aspetto centrale nella disciplina della crisi d’impresa: l’inadempimento prolungato degli obblighi tributari, anche di entità significativa, non integra automaticamente un atto in frode ai creditori ai sensi dell’art. 77 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), e quindi non determina l’inammissibilità del concordato minore.

Nel caso di specie, il professionista ricorrente risultava debitore verso l’erario per oltre 1,3 milioni di euro, con mancati versamenti IVA anche nell’ultimo anno fiscale. Tuttavia, il Tribunale ha accolto l’istanza di omologazione, ritenendo che non fosse necessario valutare la “meritevolezza” del debitore per accedere alla procedura e che l’inadempimento, sebbene costante nel tempo, non rappresentasse di per sé una condotta dolosa o fraudolenta.

La proposta era strutturata in continuità, prevedendo il proseguimento dell’attività professionale e l’utilizzo di parte dei futuri redditi per soddisfare i creditori. La votazione si era conclusa con il dissenso della maggior parte delle classi, ma il Tribunale ha ritenuto applicabile il meccanismo del cram down fiscale e previdenziale, superando l’opposizione degli enti creditori pubblici.

La decisione assume rilievo nel chiarire che la funzione del concordato minore non è sanzionatoria, ma volta a favorire il superamento della crisi, anche in presenza di situazioni pregresse caratterizzate da irregolarità fiscali.

Una conferma della natura funzionale del nuovo diritto della crisi, che pone al centro la sostenibilità del piano e l’effettiva convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.