EPOCALE SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUI PIGNORAMENTI IMMOBILIARI
SS. UU 6 aprile 2023 n. 9479
L’importante sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 affronta il tema dell’esecuzione forzata fondata su titolo costituito da decreto ingiuntivo non opposto, problema posto da diverse pronunce della CGUE, emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio 2022 , delle quali ricordiamo che una consegue ad una pronuncia di rinvio pregiudiziale disposta dal Tribunale di Milano che ha così statuito: «… se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. Nella causa C-831/19, esso chiede altresì se la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva abbia una qualsivoglia rilevanza al riguardo».
La straordinarietà della pronuncia della Cassazione in commento sta anche nel fatto che è avvenuta pur avendo il consumatore ricorrente rinunciato al ricorso con il quale la questione era giunta alla S.C.; il consumatore in parola, dopo aver subìto il pignoramento di un immobile, aveva sollevato solo in fase di distribuzione eccezione sul titolo sul quale la stessa esecuzione si fondava, pur essendo detto decreto ingiuntivo ormai ovviamente definitivo in quanto non opposto; l’eccezione concerneva l’ incompetenza per territorio del giudice che lo aveva emesso.
La rinuncia del ricorrente non ha impedito alla Corte, anche a seguito dell’estinzione del giudizio di legittimità, di pronunciare d’ufficio ex art. 363, comma 3, c.p.c., nel rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Le SS.UU. hanno così enunciato diversi principi di diritto, dei quali riassumiamo quelli ritenuti di preminente interesse per la platea dei consumatori:
- nella fase monitoria il giudice deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia; ciò anche integrando gli elementi di fatto e di diritto esposti dalla parte mediante il potere istruttorio d’ufficio, ed all’esito del controllo, ove rilevi l’abusività della/e clausola/e dovrà rigettare o accogliere solo parzialmente il ricorso stesso;
- se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, dovrà pronunciare decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., ed il decreto ingiuntivo dovrà contenere l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
- nella fase esecutiva il giudice dell’esecuzione ove non fosse indicata la motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, anche attraverso una eventuale istruttoria sommaria ove necessaria;
- l’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole deve essere dal GE comunicato alle parti ed al debitore esecutato, avvisandolo che entro 40 giorni potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare l’eventuale abusività delle clausole, con effetti che potremmo a tutti gli effetti ritenere sospensivi della procedura esecutiva, poichè di fatto si sospende il potere del GE a pronunciarsi sulla vendita o sull’assegnazione del bene sino alla definizione di quel giudizio;
- altrettanto, la procedura esecutiva dovrà essere ‘sospesa’ ( nel senso sopra indicato) ove il debitore abbia proposto opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, ed in tal caso il GE dovrà concedere termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva;
- nella fase di cognizione ( ex art. 650 c.pc.) il Giudice investito dell’opposizione sotto profilo di abusività delle clausole contrattuali, potrà sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte;
La portata innovativa di questa articolata pronuncia ( molto più articolata del nostro riassunto) va nella direzione della creazione di nuovo diritto in favore dei consumatori, in quanto stravolge anche le regole dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ammessa sinora solo per irregolarità della notificazione del decreto, caso fortuito o forza maggiore, e non più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Si creano dunque presupposti diversi di opposizione ed anche di ‘sospensione’ dell’esecuzione (sebbene diversa da quella normata dall’art. 624 c.p.c.), più simile ad una dilazione, determinata da un giudizio pregiudiziale del GE, il quale, intravedendo ragioni di opposizione tardiva, non può provvedere sull’opposizione esecutiva.
Certamente molto altro si dirà e si scriverà a seguito dell’applicazione sul piano processuale dei principi enunciati con questa rivoluzionaria sentenza della Cassazione: ci pare tuttavia di poter dire che l’evoluzione del diritto, anche sul piano processuale, sembra andare sempre più nell’ottica di protezione dei soggetti ‘deboli’ sul piano contrattuale, creando opportunità di difesa più libere da rigide forme processuali, e rivolte ad una tutela sostanziale di questi soggetti.
Non possiamo fare a meno – visto che il nostro studio si occupa per la gran parte di sovraindebitamento – di fare un collegamento tra questa pronuncia e le norme di diritto innovative che ormai dal 2012 consentono ai soggetti sovraindebitati di liberarsi dal fardello dei debiti, norme che riconosciamo avere una valenza di giustizia sociale.
Invitiamo i soggetti interessati da procedure esecutive in corso a sottoporci la loro personale situazione, in modo da verificare se sussistano eventualmente elementi di opposizione nei termini di cui alla pronuncia in commento.
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