L’IMPRENDITORE FALLIBILE CANCELLATO DAL REGISTRO IMPRESE DA OLTRE UN ANNO PUO’ ACCEDERE ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO
Il tema dell’accessibilità alle procedure di sovraindebitamento prima disciplinate dalla L. 3/2012 ed oggi dal Codice della Crisi di Impresa è argomento sempre più attuale.
La Giurisprudenza pressocchè unanimemente riconosce che il soggetto imprenditore fallibile ( anche in quanto socio illimitatamente responsabile) può accedere alle procedure di sovraindebitamento a condizione che sia avvenuta la cancellazione dell’attività al registro imprese da oltre un anno; ciò poichè la cancellazione dal registro imprese, decorso un anno, rende NON assoggettabili alle procedure concorsuali i soggetti fallibili ( c.d. ‘sopra soglia’).
Il nostro studio elabora accurate analisi della posizione dei soggetti che intendono accedere alle procedure di sovraindebitamento, indirizzando alla soluzione migliore.
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