LA MEDIAZIONE DOPO LA RIFORMA CARTABIA CON RIFERIMENTO ALLA MATERIA DEL TURISMO
In ambito turistico possono insorgere svariate controversie a causa di disservizi o inadempimenti che nei confronti dei consumatori generano responsabilità sia patrimoniali (il danno economico, che si riscontra, ed esempio, a seguito della perdita del bagaglio o di una coincidenza mancata che costringa a comprare un altro biglietto o a trascorrere una notte in hotel), che non patrimoniali (il cosiddetto ‘danno da vacanza rovinata’ cioè il disagio psicofisico conseguente al mancato godimento del periodo di riposo e svago così come era stato programmato, quindi un danno avente declinazioni biologiche, morali ed esistenziali).
In questo campo era già ammesso il ricorso alla mediazione volontaria dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 di riforma della legislazione nazionale del turismo, per la tutela dei soggetti che accedono ai servizi offerti in questo strategico settore economico.
Ma è importante sapere che dal 1 gennaio 2023, in base alla l.n. 188/22, è entrato in vigore l’obbligo di mediazione per le controversie relative ai trasporti; in particolare per quanto riguarda il turismo si applica a tutto l’amplissimo contenzioso relativo all’applicazione del Reg. (EC) 261/04 (Carta dei diritti del passeggero) sia quale servizio singolo sia con riferimento ai c.d. pacchetti viaggio, in quest’ultimo caso qualora il danno richiesto si limiti alla compensazione pecuniaria fissa (250, 400 o 600 euro a seconda della lunghezza tratta aerea) per annullamenti/ritardi. E, comunque, la mediazione rimane liberamente esperibile per ogni altra vicenda che abbia ad oggetto diritti disponibili, consentendo alle parti di evitare il ricorso al Giudice e senz’altro tale buona prassi di mediazione è prevedibile che si espanderà a molteplici casi, anche se non strettamente obbligatori per legge.
In ambito giuridico, l’art. 67 del Codice del Turismo, richiamando il Codice del Consumo, ha introdotto una disciplina specifica per l’applicazione della mediazione alle controversie relative ai servizi turistici, prevedendo che il cliente possa tentare la via della conciliazione con il concessionario-organizzatore prima di rivolgersi ai tribunali. Dal punto di vista formale, l’acquisto di un pacchetto turistico in agenzia è un’operazione che coinvolge tre soggetti: il tour operator, il quale realizza la combinazione degli elementi del pacchetto; l’agenzia che lo colloca sul mercato ed il consumatore finale.
La normativa vigente attualmente allarga il concetto di servizi turistici, che finalmente includono anche le combinazioni “personalizzate”, cioè i servizi alberghieri acquistati via web insieme al biglietto aereo sui siti della compagnie aeree entro 24 ore. La nuova disciplina obbliga, inoltre, gli operatori a fornire informazioni più chiare per i viaggiatori sul tipo di prodotto acquistato ed, infine, introduce una nozione di “servizi turistici collegati”, applicabile a più combinazioni di servizi. Il viaggiatore, ai sensi degli Artt. 1175 e 1375 del codice civile, deve informare l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. Il decreto indica un termine di prescrizione di due anni, che diventano tre nel caso i danni siano alla persona a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Gli operatori turistici stabiliti sul territorio nazionale sono tenuti a dotarsi di un contratto di assicurazione per la responsabilità’ civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti (Art. 47 D.lgs 62/2018). I viaggiatori possono, anche, sottoscrivere in maniera facoltativa o obbligatoria un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto o le spese di assistenza, rientro od infortunio, malattia o decesso. La mediazione è obbligatoria in materia di contratto di assicurazione e ciò aggiunge una tutela più accessibile e meno costosa, con il vantaggio per entrambi di raggiungere un accordo soddisfacente in tempi brevi
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