Riserva di Proprietà e Liquidazione Controllata

La sentenza del Tribunale di Mantova del 19 settembre 2024, affronta una questione rilevante nel contesto della Liquidazione Controllata, disciplinata dal CCI, con particolare riferimento ai contratti di compravendita con riserva di proprietà.

Il caso riguardava un’impresa soggetta a Liquidazione Controllata che aveva acquistato dei macchinari con riserva di proprietà, non avendo ancora completato il pagamento del prezzo al momento dell’apertura della procedura concorsuale. Il venditore aveva richiesto la restituzione dei beni non ancora integralmente pagati, invocando l’art. 270, comma 6 CCI.

Il Tribunale ha confermato che il contratto non si risolve automaticamente con l’avvio della Liquidazione Controllata, ma resta efficace. Tuttavia, il venditore conserva il diritto di richiedere la restituzione del bene qualora il pagamento non sia completato, poiché la proprietà resta in capo al venditore fino all’ultimo pagamento.

Il curatore della procedura, secondo la sentenza, ha il potere di decidere se subentrare nel contratto, pagando il residuo del prezzo, o sciogliere il contratto, permettendo così al venditore di riprendere il bene.

La decisione del Tribunale di Mantova ha ribadito l’importanza della riserva di proprietà come tutela per il venditore, confermando il diritto di quest’ultimo alla restituzione del bene non pagato integralmente, in linea con il regime previsto dall’art. 270 CCI. Questo principio contribuisce a garantire equilibrio tra i creditori della procedura e i diritti dei venditori.