Tribunale Milano, sentenza 07 Agosto 2024: Inammissibile la liquidazione controllata in assenza di beni.

La sentenza in esame del Tribunale di Milano ha stabilito che la liquidazione controllata è inammissibile in assenza di beni mobili, immobili o redditi liquidabili, chiarendo che il presupposto per l’apertura di questa procedura è la presenza di un patrimonio che possa essere utilizzato per soddisfare i creditori. Nel caso esaminato, il ricorrente, privo di beni e reddito, aveva richiesto la liquidazione controllata con l’obiettivo principale di ottenere l’esdebitazione, nonostante non vi fosse alcun attivo da liquidare.

Il Tribunale ha sottolineato che, in assenza di beni utilmente liquidabili, il percorso più idoneo per il debitore è la esdebitazione dell’incapiente, prevista dall’art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Questa procedura è specificamente destinata a debitori che non possiedono beni da offrire ai creditori, permettendo comunque la liberazione dai debiti in determinate condizioni.

La decisione ribadisce che la liquidazione controllata deve essere limitata ai casi in cui vi sia una concreta possibilità di distribuzione dell’attivo ai creditori. Consentire l’apertura della liquidazione controllata senza beni comprometterebbe l’equilibrio tra gli interessi dei creditori e del debitore, con un impatto negativo sul sistema economico, soprattutto in relazione ai debiti legati all’attività imprenditoriale.

Il Tribunale ha inoltre fatto riferimento alle modifiche legislative in corso all’art. 283, confermando l’orientamento che privilegia la procedura di esdebitazione dell’incapiente in assenza di patrimonio liquidabile. Questa sentenza fornisce una linea guida importante per le future decisioni in materia di sovraindebitamento.