La Derogabilità della Competenza dell’OCC
Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 21 24.03.2024, ha affrontato il potere di nomina di un professionista ex art. 68, comma 1, del CCII, necessario per consentire l’accesso del debitore alla procedura di liquidazione controllata prevista dall’art. 268. La questione si è sollevata quando l’unico Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del circondario ha rifiutato di redigere la relazione richiesta dall’art. 269, comma 2, a causa del mancato pagamento di acconti pari alla metà dei compensi richiesti.
I debitori, in grave sovraindebitamento, hanno contestato l’onerosità del preventivo dell’OCC, chiedendo al Presidente del tribunale di nominare un professionista con un compenso sostenibile. Il Tribunale ha accolto l’istanza, stabilendo che, nonostante la presenza di un OCC, vi sono situazioni in cui il diritto del debitore ad accedere alla liquidazione controllata non può essere compresso. Il Tribunale ha chiarito che gli accordi tra OCC e debitore devono seguire criteri di opportunità ed economicità, garantendo al contempo il diritto di accesso alle procedure di indebitamento. Ha evidenziato la continuità tra l’OCC e il liquidatore, affermando che il compenso deve essere determinato in base a parametri unitari previsti dalla normativa. Particolarmente significativo è stato il richiamo all’importanza della proporzionalità e adeguatezza negli accordi tra OCC e debitore. Il rifiuto dell’OCC di elaborare la relazione ha costituito un ostacolo ingiustificato all’accesso del debitore alla liquidazione, giustificando la nomina di un professionista esterno. Questa decisione rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti dei debitori e nella regolazione della crisi di sovraindebitamento.