FERIE GIUDIZIARIE E LIQUIDAZIONE CONTROLLATA : IL TERMINE PER INVIARE LE DOMANDE VIENE SOSPESO

La legge stabilisce che il termine per presentare le domande di insinuazione dei creditori (cioè le richieste per partecipare alla divisione dei beni di una persona o azienda in liquidazione) è sospeso durante il periodo delle ferie giudiziarie, come previsto dalla legge n. 742 del 1969. Generalmente, le ferie giudiziarie si svolgono dal 1º agosto al 31 agosto di ogni anno; durante questo periodo, i tribunali trattano solo gli atti urgenti e le cause che non possono essere rinviate.

Questo significa che i giorni di ferie non vengono conteggiati nel termine entro cui le domande di liquidazione controllata devono essere presentate. Non c’è motivo di trattare i creditori che vogliono partecipare alla procedura di “liquidazione controllata” in modo diverso da quelli che partecipano alla “liquidazione giudiziale”. Entrambe le procedure riguardano la divisione dei beni di un debitore, quindi le regole sui termini di presentazione delle domande devono essere le stesse. Questa parità di trattamento è confermata dall’articolo 270 del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), che richiama l’articolo 201 dello stesso Codice. Quest’ultimo articolo specifica che la sospensione dei termini durante le ferie si applica anche alle procedure di liquidazione in deroga alla regola generale di cui all’art.9 co.1 CCII.