Liquidazione Controllata e Atto in Frode: La Condotta del Debitore

La sentenza n. 32432 del Tribunale di Prato del 29 novembre 2024, offre spunti rilevanti sulla gestione della liquidazione controllata e sulle implicazioni di una condotta fraudolenta da parte del debitore. Il caso riguarda un debitore che ha prelevato somme dalla propria società come acconto su utili futuri, consapevolmente inesistenti. Tali somme sono state utilizzate per pagare creditori e soddisfare esigenze personali, ma hanno portato a un aumento dell’esposizione debitoria attraverso interessi e sanzioni fiscali non onorate.

Anche se tale comportamento non è un requisito imprescindibile per l’apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ha ritenuto necessario un approfondimento da parte dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’obiettivo è verificare se tale condotta possa integrare una frode, con la consapevolezza che l’inesistenza degli utili rappresenta un chiaro indizio di un atto fraudolento.

Questa condotta, che inizialmente il debitore ha cercato di giustificare, costituisce una notizia di reato, che deve essere indagata dalla Procura della Repubblica. Il caso evidenzia come la liquidazione controllata, pur non essendo legata strettamente alla frode, diventi uno strumento utile per chiarire la natura del comportamento del debitore e le sue implicazioni legali.

La sentenza, pubblicata il 24 dicembre 2024, apre la strada a un’ulteriore riflessione sul corretto uso della liquidazione controllata, soprattutto quando è coinvolta una gestione illecita delle risorse aziendali.