Il minore al centro: ascolto e curatore speciale
La riforma Cartabia ha rafforzato gli strumenti di partecipazione e tutela del minore nei procedimenti familiari.
Il minore che ha compiuto dodici anni, e anche quello di età inferiore se capace di discernimento, deve essere ascoltato sulle questioni che lo riguardano, salvo che l’ascolto sia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo.
In alcune situazioni può essere nominato un curatore speciale del minore, chiamato a rappresentarne gli interessi nel processo. La nomina deve essere valutata in concreto, soprattutto quando emerge un conflitto di interessi o quando i genitori non sembrano in grado di tutelare adeguatamente la posizione del figlio.
Ascoltare il minore non significa trasferirgli la responsabilità delle decisioni. Significa consentirgli di partecipare, in modo adeguato alla sua età e maturità, a un procedimento che incide direttamente sulla sua vita.
Il nostro Studio presta assistenza nelle questioni che riguardano i minori, con un approccio orientato alla loro tutela e alla riduzione, per quanto possibile, dell’esposizione al conflitto familiare.
I testi hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la valutazione del caso concreto, soprattutto con riguardo alle norme transitorie, alla documentazione necessaria e alle prassi dell’ufficio giudiziario competente.


