Mantenimento non pagato: il pagamento diretto al terzo

Che cosa può fare il genitore quando l’altro non paga regolarmente il mantenimento?

Per i procedimenti ai quali si applica la nuova disciplina, dopo la costituzione in mora del debitore per almeno trenta giorni, il creditore può notificare direttamente al terzo tenuto a corrispondere somme periodiche all’obbligato — per esempio il datore di lavoro o l’ente previdenziale — il provvedimento o l’accordo che stabilisce l’assegno.

Il terzo viene così invitato a versare direttamente al genitore creditore le somme dovute, nei limiti dell’importo stabilito.

La procedura può riguardare il mantenimento dovuto al coniuge o ai figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio.

È comunque necessario verificare la disciplina applicabile in base alla data di instaurazione del procedimento e alla documentazione disponibile.

Lo Studio fornisce assistenza per l’analisi delle situazioni di inadempimento del mantenimento, considerando sia gli strumenti previsti dalla legge sia le esigenze di continuità economica dei figli.

I testi hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la valutazione del caso concreto, soprattutto con riguardo alle norme transitorie, alla documentazione necessaria e alle prassi dell’ufficio giudiziario competente.