L’IMPRENDITORE FALLIBILE CANCELLATO DAL REGISTRO IMPRESE DA OLTRE UN ANNO PUO’ ACCEDERE ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il tema dell’accessibilità alle procedure di sovraindebitamento prima disciplinate dalla L. 3/2012 ed oggi dal Codice della Crisi di Impresa è argomento sempre più attuale.

La Giurisprudenza pressocchè unanimemente riconosce che il soggetto imprenditore fallibile ( anche in quanto socio illimitatamente responsabile) può accedere alle procedure di sovraindebitamento a condizione che sia avvenuta la cancellazione dell’attività al registro imprese da oltre un anno; ciò poichè la cancellazione dal registro imprese, decorso un anno, rende NON assoggettabili alle procedure concorsuali i soggetti fallibili ( c.d. ‘sopra soglia’).

Il nostro studio elabora accurate analisi della posizione dei soggetti che intendono accedere alle procedure di sovraindebitamento, indirizzando alla soluzione migliore.

ANCHE IL FALLITO NON ESDEBITATO PUO’ ACCEDERE ALLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

Ormai pare ammessa la possibilità anche per l’imprenditore o socio fallito, che non ha chiesto a seguito della chiusura del fallimento l’esdebitazione ( vale a dire la cancellazione dei debiti residuati dal fallimento) di poter accedere – successivamente – ad una delle soluzioni offerte dal Codice della crisi di Impresa e di potersi così esdebitare come soggetto non fallibile.

Quando è possibile? Quando il fallimento è chiuso da oltre un anno, poichè decorso quel tempo il fallito ritorna ad essere un soggetto NON fallibile.

Il riconoscimento di tale opportunità pare largamente condiviso in dottrina, e vede anche delle prime pronunce giurisprudenziali:  il Tribunale di Torino ( decreto del 13.04.2021)  ha ritenuto ammissibile una proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 7 e ss. L. 3/12, depositata da un debitore dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente responsabile di una società di persone, già precedentemente dichiarata fallita.

Il decreto del Tribunale di Torino ha statuito che: “…le circostanze enunciate non appaiono ostative all’ammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi ex L. n. 3/2012, in quanto, a seguito della chiusura del fallimento, la società è stata cancellata e, in assenza di una ripresa di attività, non sussiste alcun ostacolo soggettivo all’accesso alle procedure di sovraindebitamento ….

In particolare il Giudice osserva che il debitore istante: … è stato soggetto a fallimento e la relativa procedura si è chiusa, inoltre è decorso il termine stabilito dall’art. 121 L.F. così che non sarebbe neppure in ipotesi possibile la riapertura del fallimento”: ergo, si tratta di soggetto non più sottoposto alle procedure concorsuali e dunque ammissibile a quelle da sovraindebitamento. 

La pronuncia è di particolare interesse, anche perchè va nell’ottica di riammettere nel circuito economico una vasta schiera di soggetti che evidentemente ne sarebbero esclusi in quanto schiacciati dalle posizioni debitorie.

 

 

EPOCALE SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUI PIGNORAMENTI IMMOBILIARI

SS. UU 6 aprile 2023 n. 9479

L’importante sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 affronta il tema dell’esecuzione forzata fondata su titolo costituito da decreto ingiuntivo non opposto,  problema posto da diverse pronunce della CGUE, emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio 2022 , delle quali ricordiamo che una consegue ad una pronuncia di  rinvio pregiudiziale disposta dal Tribunale di Milano che ha così statuito: «… se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. Nella causa C-831/19, esso chiede altresì se la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva abbia una qualsivoglia rilevanza al riguardo».

La straordinarietà della pronuncia della Cassazione in commento sta anche nel fatto che è avvenuta pur avendo il consumatore ricorrente rinunciato al ricorso con il quale la questione era giunta alla S.C.; il consumatore in parola, dopo aver subìto il pignoramento  di un immobile, aveva sollevato solo  in fase di distribuzione eccezione sul titolo sul quale la stessa esecuzione si fondava, pur essendo detto decreto ingiuntivo ormai ovviamente definitivo in quanto non opposto; l’eccezione concerneva  l’ incompetenza per territorio del giudice che lo aveva emesso.

La rinuncia del ricorrente non ha impedito alla Corte, anche a seguito dell’estinzione del giudizio di legittimità, di pronunciare d’ufficio ex art. 363, comma 3, c.p.c., nel rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.

Le SS.UU.  hanno così  enunciato diversi principi di diritto, dei quali riassumiamo quelli ritenuti di preminente interesse per la platea dei consumatori:

  1. nella fase monitoria il giudice deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia; ciò anche integrando gli elementi di fatto e di diritto esposti dalla parte mediante il potere istruttorio d’ufficio, ed all’esito del controllo, ove rilevi l’abusività della/e clausola/e dovrà rigettare o accogliere solo parzialmente il ricorso stesso;
  2. se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, dovrà pronunciare decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., ed il decreto ingiuntivo dovrà contenere  l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
  3. nella fase esecutiva il giudice dell’esecuzione ove non fosse indicata la motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, anche attraverso una eventuale istruttoria sommaria ove necessaria;
  4. l’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole deve essere dal GE comunicato alle parti ed al debitore esecutato, avvisandolo che entro 40 giorni potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare l’eventuale abusività delle clausole, con effetti che potremmo a tutti gli effetti ritenere sospensivi della procedura esecutiva, poichè di fatto si sospende il potere del GE a pronunciarsi sulla vendita o sull’assegnazione del bene  sino alla definizione di quel giudizio;
  5. altrettanto, la procedura esecutiva dovrà essere ‘sospesa’ ( nel senso sopra indicato) ove il debitore abbia proposto opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, ed in tal caso il GE dovrà concedere termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva;
  6. nella fase di cognizione ( ex art. 650 c.pc.) il Giudice  investito dell’opposizione sotto profilo di abusività delle clausole contrattuali, potrà sospendere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte;

La portata innovativa di questa articolata pronuncia ( molto più articolata del nostro riassunto) va nella direzione della creazione di nuovo diritto in favore dei consumatori, in quanto stravolge anche le regole dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ammessa sinora solo per irregolarità della notificazione del decreto, caso fortuito o forza maggiore, e non  più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Si creano dunque presupposti diversi di opposizione ed anche di ‘sospensione’ dell’esecuzione (sebbene diversa da quella normata dall’art. 624 c.p.c.), più simile ad una dilazione,  determinata da un giudizio pregiudiziale del GE, il quale, intravedendo ragioni di opposizione tardiva, non può provvedere sull’opposizione esecutiva.

Certamente molto altro si dirà e si scriverà a seguito dell’applicazione sul piano processuale dei principi enunciati con questa rivoluzionaria sentenza della Cassazione: ci pare tuttavia di poter dire che l’evoluzione del diritto, anche sul piano processuale,  sembra andare sempre più nell’ottica di protezione dei soggetti ‘deboli’ sul piano contrattuale, creando opportunità di difesa più libere da rigide forme processuali, e rivolte ad una tutela sostanziale di questi soggetti.

Non possiamo fare a meno – visto che il nostro studio si occupa per la gran parte di sovraindebitamento – di fare un collegamento tra questa pronuncia e le norme di diritto innovative che ormai dal 2012 consentono ai soggetti sovraindebitati di liberarsi dal fardello dei debiti, norme che riconosciamo avere una valenza di giustizia sociale.

Invitiamo i soggetti interessati da procedure esecutive in corso a sottoporci la loro personale situazione, in modo da verificare se sussistano eventualmente  elementi di opposizione nei termini di cui alla pronuncia in commento.

QUALI DEBITI POSSONO ESSERE CANCELLATI CON LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO?

I consumatori ed i piccoli imprenditori o comunque i soggetti non fallibili possono cancellare i debiti che non è possibile pagare con una delle procedure previste dal Codice della Crisi

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NON È DOVUTO IL CONTRIBUTO UNIFICATO PER L’ESECUZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DEL CONCORDATO MINORE