FERIE GIUDIZIARIE E LIQUIDAZIONE CONTROLLATA : IL TERMINE PER INVIARE LE DOMANDE VIENE SOSPESO

La legge stabilisce che il termine per presentare le domande di insinuazione dei creditori (cioè le richieste per partecipare alla divisione dei beni di una persona o azienda in liquidazione) è sospeso durante il periodo delle ferie giudiziarie, come previsto dalla legge n. 742 del 1969. Generalmente, le ferie giudiziarie si svolgono dal 1º agosto al 31 agosto di ogni anno; durante questo periodo, i tribunali trattano solo gli atti urgenti e le cause che non possono essere rinviate.

Questo significa che i giorni di ferie non vengono conteggiati nel termine entro cui le domande di liquidazione controllata devono essere presentate. Non c’è motivo di trattare i creditori che vogliono partecipare alla procedura di “liquidazione controllata” in modo diverso da quelli che partecipano alla “liquidazione giudiziale”. Entrambe le procedure riguardano la divisione dei beni di un debitore, quindi le regole sui termini di presentazione delle domande devono essere le stesse. Questa parità di trattamento è confermata dall’articolo 270 del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), che richiama l’articolo 201 dello stesso Codice. Quest’ultimo articolo specifica che la sospensione dei termini durante le ferie si applica anche alle procedure di liquidazione in deroga alla regola generale di cui all’art.9 co.1 CCII.

RAFFORZATO IL DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La sentenza n. 121 del 4 luglio 2024 della Corte Costituzionale rappresenta un passo significativo nella tutela dei diritti dei cittadini meno abbienti coinvolti in procedure di liquidazione controllata. La Corte ha esaminato l’art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, noto come “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.

Questa decisione è importante perché garantisce che anche chi non ha mezzi finanziari sufficienti possa accedere alla giustizia senza essere penalizzato. In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo sopracitato nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato ha autorizzato la costituzione in giudizio e ha attestato la mancanza di risorse per coprire le spese.

Inoltre, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 146 dello stesso decreto, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata. Ciò significa che le spese necessarie per queste procedure devono essere coperte dallo Stato, evitando così che chi non ha attivo disponibile debba sostenere costi insostenibili.

Questa sentenza rafforza il principio di uguaglianza davanti alla legge e garantisce un accesso più equo alla giustizia, indipendentemente dalle condizioni economiche degli individui coinvolti.

LE PROCEDURE FAMILIARI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Quando venne introdotta la disciplina di sovraindebitamento con la legge n. 3/2012, questa era concepita nei riguardi di un unico soggetto.
Accadeva però frequentemente che una procedura domandata da parte di un coniuge, se pure avesse avuto esito positivo conducendo all’esdebitazione, non avrebbe portato comunque a risolvere il la crisi debitoria complessiva della famiglia, perché l’altro coniuge rimaneva indebitato. L’espediente sviluppato dalla prassi, era quello di far avviare ai conviventi/coniugi due procedure distinte davanti all’organismo di composizione della crisi, per poi farle riunire grazie alle cause condivise di indebitamento, conducendo così le procedure ad una singola trattazione e ad una singola relazione.
Il vuoto normativo è stato risolto solo con l’art. 4-ter del D.L. Del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176 con la quale è stata introdotta la normativa delle procedure familiari. L’art.. 66 CCI ha riconosciuto esplicitamente le procedure di composizione della crisi da sovranindebitamento che riguardano componenti della stessa famiglia che siano conviventi o che abbiano debiti di origine comune.
Con “membri della stessa famiglia” ci si riferisce al coniuge, ai parenti fino al quarto grado o affini entro il secondo, alle parti di unione civile ed ai conviventi di fatto. La convivenza come requisito di accesso all’istanza deve essere documentata affinché l’OCC possa esprimere giudizio di ammissione. Il requisito dell’origine comune di sovraindebitamento è da intendersi come la comunanza dell’obbligazione causa
dell’indebitamento (come i debiti contratti assieme dai coniugi per rispondere alle necessità familiari).

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA NON DEVE ESSERE NEGATA ANCHE IN CASO DI MANCANZA DI BENI O SCARSITA’ DI REDDITI

Il Tribunale di Rieti ha ritenuto con una recente sentenza che, relativamente al disaccordo della
giurisprudenza riguardo alla possibilità di ammissione di una liquidazione con oggetto l’offerta ai creditori
solamente di una quota del reddito del debitore, a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, siada prediligere una tesi estensiva. Difatti si è assistito ad un’evoluzione della liquidazione controllata: da vantaggio che poteva essere richiesto solamente dal debitore, ad un’effettiva procedura concorsuale liquidatoria universale avviabile anche dai creditori, considerando l’odierna assimilazione della liquidazione controllata all’immagine della liquidazione giudiziale (attuabile anche in assenza di beni).
Tenendo in considerazione la natura universale ed obbligata della liquidazione dei beni anche in mancanza di beni, questo approccio estensivo prevale anche quando gli importi che possono essere ricavati dalla liquidazione si mostrino idonei alla sola compensazione delle spese in prededuzione, a fronte dell’estensione della legittimazione del creditore (art. 268 CCI) ed anche dall’interruzione della procedura di liquidazione controllata nel caso non sia possibile liquidare i creditori (art. 233 CCI operato dall’art. 276 CCI).

PIANI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: DILAZIONE DEI PAGAMENTI DEI CREDITI PRIVILEGIATI

Interessante pronuncia della Suprema Corte.
Il caso è relativo ad una omologazione del piano di ristrutturazione del debito; il debitore istante aveva richiesto una dilazione nei versamenti dei crediti privilegiati di oltre un anno, ed il Tribunale di Nola, che
in un primo tempo lo aveva omologato pure in difetto di voto favorevole della Banca, aveva poi in sede di reclamo ritenuto necessario il consenso del creditore privilegiato per la dilazione oltre l’anno.

La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 4622 del 21/02/2024 ha confermato e statuito che è possibile contemplare una dilazione dei pagamenti dei crediti privilegiati andando oltre la limitazione dell’anno, specificando che ciò rimane comunque in subordine al diritto di voto sul piano di ristrutturazione da parte dei creditori, anche privilegiati, ed alla presentazione di osservazioni.
Questa pronuncia della Cassazione consolida l’idea che la conduzione dei piani di ristrutturazione debba mantenere fermo il principio della flessibilità e della negoziazione delle parti, avendo riguardo dei diritti di ognuno.

AMMISSIBILITA’ DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA IN TEMA DI PROCEDURE FAMILIARI

L’art. 66 CCII prevede che i membri della medesima famiglia possano presentare un singolo piano di risoluzione della crisi per sovraindebitamento ove siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia una causa comune.

Vediamo quali componenti rientrano nella definizione di “membri della stessa famiglia”: consanguinei sino al quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile, conviventi di fatto dello stesso sesso (ex l.76/2016).

Questa previsione di legge ha il fine di agevolare le procedure da sovraindebitamento, scongiurando la prolificazione di istanze ed il pericolo di conclusioni tra loro discordanti, le quali non porterebbero ad un giovamento effettivo per il nucleo familiare se non permettessero a tutti i componenti una concreta esdebitazione.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: E’ AMMESSO IL PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITA’

La liquidazione controllata è una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che viene applicata ai professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, alle start up innovative e a tutti i debitori che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o quella coatta amministrativa o altra procedura liquidatoria.

Il tribunale di Arezzo con una recentissima sentenza ha stabilito che nella liquidazione controllata viene consentito di proseguire l’attività di impresa o professionale, sottraendo i beni attinenti alla liquidazione, ove di maggiore utilità per i creditori rispetto alla semplice dismissione dell’azienda o dei beni strumentali. Nel corso della procedura di liquidazione controllata, non vi è necessità di un provvedimento giudiziale apposito perché sia disposto l’esercizio provvisorio dell’attività di impresa (vero e proprio diritto del debitore).

PARTITA IVA: RISCHI E SOLUZIONI PER CHI NON RIESCE A PAGARE LE TASSE

I rischi – Cosa succede se un lavoratore autonomo non riesce a pagare le tasse?
In questo scenario, l’Agenzia delle Entrate emetterebbe sanzioni che si aggiungerebbero al debito fiscale e
se a lungo andare non si riuscisse a porre rimedio a tale situazione, se ne potrebbero originare cartelle
esattoriali, arrivando in caso di mancato pagamento al fermo amministrativo dell’auto e a pignoramenti.
Le soluzioni – Esiste la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino a 72 rate o addirittura 120 se si ha un isee basso.
Ma se i debiti sono tali per cui anche le rate fossero troppo elevate? O se comunque si fosse
nell’impossibilità di pagare le rate?
Esiste un’altra soluzione: accedere se si tratta di soggetto non fallibile ad una delle procedure di
sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d’Impresa:
– concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata hanno lo
scopo di consentire il pagamento ai creditori secondo un ‘piano’ proposto dal debitore o attraverso
la liquidazione del proprio patrimonio, preservando una dignitosa disponibilità economica per le
spese personali e familiari, ottenendo l’esdebitazione – vale a dire la cancellazione – dei debiti
residui che non è possibile pagare;
– l’esdebitazione dell’incapiente, invece è riservata ai soggetti che non sono in grado di offrire alcuna
utilità ai creditori, in quanto hanno un reddito troppo esiguo; per costoro la procedura se accolta
prevede l’emissione da parte del Tribunale di un decreto di esdebitazione, senza alcun pagamento,
ottenendo l’immediata cancellazione delle posizioni debitorie.

ESISTE UN VALORE MINIMO DI DEBITO SOTTO IL QUALE NON SI PUO’ PROCEDERE A PIGNORAMENTO?

Vediamo prima di tutto che esistono 3 categorie di pignoramento a seconda dei beni in oggetto:
MOBILIARE, IMMOBILIARE e PRESSO TERZI, ma nonostante questa distinzione di procedure che presentano regole differenti, per tutte e tre NON esiste un valore minimo di debito, il creditore può quindi procedere ad innestare un’esecuzione forzata anche per crediti irrisori.
Vige un’eccezione in caso di debiti per cartelle esattoriali, per cui è previsto che per l’ipoteca sugli immobili il debito dovrà superare i 20.000 €, per pignoramenti immobiliari il debito dovrà superare i 120.000 € ed il patrimonio del debitore dovrà complessivamente essere superiore ai 120mila euro. Inoltre vige il divieto di pignorare la prima casa del debitore.
Vi starete chiedendo se ad un creditore convenga procedere a pignoramento in caso di valori modesti. Questa procedura prevede dei costi che andranno anticipati dallo stesso creditore ed inoltre la vendita dei beni all’asta comporta un rischio per la sua difficoltà.
Spesso infatti i creditori rinunciano a recuperare i propri crediti di basso valore dinanzi ad costi e rischi elevati.