Pignoramento della Pensione 2024: Nuovi Limiti e Regolamenti
Nel 2024, le normative italiane sul pignoramento delle pensioni hanno fissato nuove soglie, mantenendo la protezione del minimo vitale per i pensionati. Questo processo, noto come pignoramento presso terzi, permette ai creditori di recuperare i propri crediti trattenendo una parte dell’assegno pensionistico, ma con dei limiti per garantire la sussistenza dei debitori.
La legge prevede che non possa essere pignorata la pensione fino all’importo equivalente al doppio del valore dell’assegno sociale attuale di 534,41 euro, vale a dire per il 2024 fino a 1.068,82 euro al mese. Solo la parte eccedente questo minimo vitale è pignorabile, e può essere trattenuto fino al 20% (1/5) della somma restante. Ad esempio, per una pensione di 1.500 euro, si possono pignorare solo 86,23 euro.
In caso di molteplicità di tipologie di ragioni di credito, la parte eccedente può essere pignorata fino alla metà ( art. 545 cpc) . Le pensioni di invalidità civile e altri trattamenti assistenziali, come l’indennità di accompagnamento, sono esenti dal pignoramento, ma la pensione di reversibilità non lo è. Inoltre, se la pensione o lo stipendio è già stata accreditata sul conto corrente del debitore, si può pignorare soltanto l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale somma che per il 2024 è pari ad € 1.603,23. L’Agenzia delle Entrate applica limiti diversi, in ragione dell’entità del debito: 1/10 fino a 2.500 euro, 1/7 fino a 5.000 euro, e 1/5 per somme superiori a 5.000 euro. Queste norme garantiscono un equilibrio tra i diritti dei creditori e la protezione dei pensionati, salvaguardando il loro minimo vitale per una vita dignitosa.


La sentenza n. 121 del 4 luglio 2024 della Corte Costituzionale rappresenta un passo significativo nella tutela dei diritti dei cittadini meno abbienti coinvolti in procedure di liquidazione controllata. La Corte ha esaminato l’art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, noto come “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
Il vuoto normativo è stato risolto solo con l’art. 4-ter del D.L. Del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176 con la quale è stata introdotta la normativa delle procedure familiari. L’art.. 66 CCI ha riconosciuto esplicitamente le procedure di composizione della crisi da sovranindebitamento che riguardano componenti della stessa famiglia che siano conviventi o che abbiano debiti di origine comune.
solamente di una quota del reddito del debitore, a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, siada prediligere una tesi estensiva. Difatti si è assistito ad un’evoluzione della liquidazione controllata: da vantaggio che poteva essere richiesto solamente dal debitore, ad un’effettiva procedura concorsuale liquidatoria universale avviabile anche dai creditori, considerando l’odierna assimilazione della liquidazione controllata all’immagine della liquidazione giudiziale (attuabile anche in assenza di beni).
in un primo tempo lo aveva omologato pure in difetto di voto favorevole della Banca, aveva poi in sede di reclamo ritenuto necessario il consenso del creditore privilegiato per la dilazione oltre l’anno.
Questa previsione di legge ha il fine di agevolare le procedure da sovraindebitamento, scongiurando la prolificazione di istanze ed il pericolo di conclusioni tra loro discordanti, le quali non porterebbero ad un giovamento effettivo per il nucleo familiare se non permettessero a tutti i componenti una concreta esdebitazione.
La liquidazione controllata è una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che viene applicata ai professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, alle start up innovative e a tutti i debitori che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o quella coatta amministrativa o altra procedura liquidatoria.