FERIE GIUDIZIARIE E LIQUIDAZIONE CONTROLLATA : IL TERMINE PER INVIARE LE DOMANDE VIENE SOSPESO
La legge stabilisce che il termine per presentare le domande di insinuazione dei creditori (cioè le richieste per partecipare alla divisione dei beni di una persona o azienda in liquidazione) è sospeso durante il periodo delle ferie giudiziarie, come previsto dalla legge n. 742 del 1969. Generalmente, le ferie giudiziarie si svolgono dal 1º agosto al 31 agosto di ogni anno; durante questo periodo, i tribunali trattano solo gli atti urgenti e le cause che non possono essere rinviate.
Questo significa che i giorni di ferie non vengono conteggiati nel termine entro cui le domande di liquidazione controllata devono essere presentate. Non c’è motivo di trattare i creditori che vogliono partecipare alla procedura di “liquidazione controllata” in modo diverso da quelli che partecipano alla “liquidazione giudiziale”. Entrambe le procedure riguardano la divisione dei beni di un debitore, quindi le regole sui termini di presentazione delle domande devono essere le stesse. Questa parità di trattamento è confermata dall’articolo 270 del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), che richiama l’articolo 201 dello stesso Codice. Quest’ultimo articolo specifica che la sospensione dei termini durante le ferie si applica anche alle procedure di liquidazione in deroga alla regola generale di cui all’art.9 co.1 CCII.

La sentenza n. 121 del 4 luglio 2024 della Corte Costituzionale rappresenta un passo significativo nella tutela dei diritti dei cittadini meno abbienti coinvolti in procedure di liquidazione controllata. La Corte ha esaminato l’art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, noto come “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
Il vuoto normativo è stato risolto solo con l’art. 4-ter del D.L. Del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176 con la quale è stata introdotta la normativa delle procedure familiari. L’art.. 66 CCI ha riconosciuto esplicitamente le procedure di composizione della crisi da sovranindebitamento che riguardano componenti della stessa famiglia che siano conviventi o che abbiano debiti di origine comune.
solamente di una quota del reddito del debitore, a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, siada prediligere una tesi estensiva. Difatti si è assistito ad un’evoluzione della liquidazione controllata: da vantaggio che poteva essere richiesto solamente dal debitore, ad un’effettiva procedura concorsuale liquidatoria universale avviabile anche dai creditori, considerando l’odierna assimilazione della liquidazione controllata all’immagine della liquidazione giudiziale (attuabile anche in assenza di beni).
in un primo tempo lo aveva omologato pure in difetto di voto favorevole della Banca, aveva poi in sede di reclamo ritenuto necessario il consenso del creditore privilegiato per la dilazione oltre l’anno.
Questa previsione di legge ha il fine di agevolare le procedure da sovraindebitamento, scongiurando la prolificazione di istanze ed il pericolo di conclusioni tra loro discordanti, le quali non porterebbero ad un giovamento effettivo per il nucleo familiare se non permettessero a tutti i componenti una concreta esdebitazione.
La liquidazione controllata è una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che viene applicata ai professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, alle start up innovative e a tutti i debitori che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o quella coatta amministrativa o altra procedura liquidatoria.
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Vediamo prima di tutto che esistono 3 categorie di pignoramento a seconda dei beni in oggetto: