Liquidazione Controllata e Atto in Frode: La Condotta del Debitore
La sentenza n. 32432 del Tribunale di Prato del 29 novembre 2024, offre spunti rilevanti sulla gestione della liquidazione controllata e sulle implicazioni di una condotta fraudolenta da parte del debitore. Il caso riguarda un debitore che ha prelevato somme dalla propria società come acconto su utili futuri, consapevolmente inesistenti. Tali somme sono state utilizzate per pagare creditori e soddisfare esigenze personali, ma hanno portato a un aumento dell’esposizione debitoria attraverso interessi e sanzioni fiscali non onorate.
Anche se tale comportamento non è un requisito imprescindibile per l’apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ha ritenuto necessario un approfondimento da parte dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’obiettivo è verificare se tale condotta possa integrare una frode, con la consapevolezza che l’inesistenza degli utili rappresenta un chiaro indizio di un atto fraudolento.
Questa condotta, che inizialmente il debitore ha cercato di giustificare, costituisce una notizia di reato, che deve essere indagata dalla Procura della Repubblica. Il caso evidenzia come la liquidazione controllata, pur non essendo legata strettamente alla frode, diventi uno strumento utile per chiarire la natura del comportamento del debitore e le sue implicazioni legali.
La sentenza, pubblicata il 24 dicembre 2024, apre la strada a un’ulteriore riflessione sul corretto uso della liquidazione controllata, soprattutto quando è coinvolta una gestione illecita delle risorse aziendali.

Ai sensi dell’art. 66 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), quando il sovraindebitamento coinvolge più membri di una stessa famiglia, la procedura deve essere unitaria. In questo contesto, il tribunale ha stabilito che il foro preventivamente adito prevale sugli altri potenzialmente competenti, ritenendo che l’unicità della procedura familiare sia prioritaria rispetto alla diversità delle residenze dei debitori.Questo principio di coordinamento mira a semplificare il procedimento, evitando frammentazioni che rischierebbero di comprometterne l’efficacia. La prevalenza del primo foro adito tutela sia la rapidità della gestione della crisi che la coerenza dell’approccio verso l’intero nucleo familiare.
La Corte ha ribadito che i creditori con privilegi, come pegno o ipoteca, non vengono considerati nel calcolo delle maggioranze necessarie per approvare l’accordo se è previsto il loro pagamento completo. Se invece non ricevono il pagamento integrale, devono comunque ottenere un importo pari almeno al valore del bene ipotecato, come determinato dagli organismi di composizione della crisi.
1. Violazioni reiterate del codice della strada: il debitore aveva commesso numerose infrazioni che avevano comportato sanzioni amministrative mai onorate.
Il 25 novembre, Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, non è solo un momento di riflessione sulla violenza fisica e psicologica, ma anche sulle forme meno visibili, come la 
Con il “Correttivo Ter” è stata introdotta una moratoria di massimo due anni per i debiti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca (art. 67, comma 4). L’introduzione di un periodo di moratoria così significativo rappresenta una risorsa importante per i consumatori in difficoltà, offrendo loro uno spazio temporale per riorganizzare le proprie finanze senza l’immediata pressione dei creditori privilegiati. La moratoria, tuttavia, non è priva di costi: durante il periodo di sospensione, il pagamento degli interessi al tasso legale è comunque dovuto, bilanciando così la tutela del consumatore con il diritto dei creditori che mantengono la sicurezza di una remunerazione, garantita dagli interessi legali anche nel caso di dilazione del pagamento, preservando così una prospettiva di soddisfazione, seppure dilazionata.
Tra le novità principali, una definizione più chiara di “consumatore” consente di includere solo i debiti
Nel 2024 si registra un calo delle richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte delle aziende e degli imprenditori, mentre la domanda da parte dei consumatori resta stabile. Lo ha reso noto la Camera Arbitrale di Milano (CAM) con un comunicato stampa del 1° ottobre, riferendo i dati relativi alle istanze gestite in convenzione con diverse Camere di Commercio lombarde.