Sovraindebitamento: “Correttivo Ter” Dlgs 136/24
Il Decreto Legislativo 136/2024 (noto come “Correttivo Ter”) introduce importanti modifiche nelle
procedure di sovraindebitamento, facilitando l’accesso per consumatori, famiglie e piccoli imprenditori in
difficoltà economica. Basato sul principio del “favor debitoris,” il decreto promuove il reinserimento
economico e sociale dei debitori, evitando approcci punitivi.
Tra le novità principali, una definizione più chiara di “consumatore” consente di includere solo i debiti
estranei all’attività imprenditoriale. Anche i debiti misti (personali e professionali) possono ora rientrare
nel concordato minore, con vigilanza giudiziaria per prevenire abusi. Gli imprenditori cancellati dal
Registro delle Imprese possono accedere alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cessazione,
offrendo una soluzione definitiva ai debiti.
Gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) ottengono potenziamenti con l’accesso a banche dati
pubbliche, migliorando la trasparenza e l’accuratezza nella gestione delle procedure. Per le famiglie, è
possibile mantenere il mutuo sulla casa principale, garantendo stabilità abitativa.
Queste modifiche segnano un passo avanti verso una gestione più equa e funzionale del
sovraindebitamento, creando un sistema inclusivo che sostiene la ripresa economica e sociale dei debitori,
evitando il loro allontanamento dal circuito produttivo e promuovendo soluzioni sostenibili per tutti i
soggetti coinvolti.

Nel 2024 si registra un calo delle richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte delle aziende e degli imprenditori, mentre la domanda da parte dei consumatori resta stabile. Lo ha reso noto la Camera Arbitrale di Milano (CAM) con un comunicato stampa del 1° ottobre, riferendo i dati relativi alle istanze gestite in convenzione con diverse Camere di Commercio lombarde.
I debitori, in grave sovraindebitamento, hanno contestato l’onerosità del preventivo dell’OCC, chiedendo al Presidente del tribunale di nominare un professionista con un compenso sostenibile. Il Tribunale ha accolto l’istanza, stabilendo che, nonostante la presenza di un OCC, vi sono situazioni in cui il diritto del debitore ad accedere alla liquidazione controllata non può essere compresso. Il Tribunale ha chiarito che gli accordi tra OCC e debitore devono seguire criteri di opportunità ed economicità, garantendo al contempo il diritto di accesso alle procedure di indebitamento. Ha evidenziato la continuità tra l’OCC e il liquidatore, affermando che il compenso deve essere determinato in base a parametri unitari previsti dalla normativa. Particolarmente significativo è stato il richiamo all’importanza della proporzionalità e adeguatezza negli accordi tra OCC e debitore. Il rifiuto dell’OCC di elaborare la relazione ha costituito un ostacolo ingiustificato all’accesso del debitore alla liquidazione, giustificando la nomina di un professionista esterno. Questa decisione rappresenta un passo importante nella tutela dei diritti dei debitori e nella regolazione della crisi di sovraindebitamento.
Esaminiamo nel dettaglio entrambe le situazioni.
La sentenza in esame del Tribunale di Milano
Il 19 agosto 2024, con la sentenza n. 22914, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’impatto del privilegio processuale fondiario, previsto dall’art. 41, comma 2 del Testo Unico Bancario (TUB), con le recenti disposizioni introdotte dal Codice della Crisi.