ESISTE UN VALORE MINIMO DI DEBITO SOTTO IL QUALE NON SI PUO’ PROCEDERE A PIGNORAMENTO?

Vediamo prima di tutto che esistono 3 categorie di pignoramento a seconda dei beni in oggetto:
MOBILIARE, IMMOBILIARE e PRESSO TERZI, ma nonostante questa distinzione di procedure che presentano regole differenti, per tutte e tre NON esiste un valore minimo di debito, il creditore può quindi procedere ad innestare un’esecuzione forzata anche per crediti irrisori.
Vige un’eccezione in caso di debiti per cartelle esattoriali, per cui è previsto che per l’ipoteca sugli immobili il debito dovrà superare i 20.000 €, per pignoramenti immobiliari il debito dovrà superare i 120.000 € ed il patrimonio del debitore dovrà complessivamente essere superiore ai 120mila euro. Inoltre vige il divieto di pignorare la prima casa del debitore.
Vi starete chiedendo se ad un creditore convenga procedere a pignoramento in caso di valori modesti. Questa procedura prevede dei costi che andranno anticipati dallo stesso creditore ed inoltre la vendita dei beni all’asta comporta un rischio per la sua difficoltà.
Spesso infatti i creditori rinunciano a recuperare i propri crediti di basso valore dinanzi ad costi e rischi elevati.

La prima casa può essere pignorata?

Il pignoramento è l’atto con cui si impone un vincolo su determinati beni di un debitore; ponendo suddetto vincolo i beni vengono sottratti alla sua disponibilità. Il pignoramento è dunque l’atto che dà inizio all’espropriazione forzata su domanda del creditore.

E’ comunque prevista dalla legge una forma di tutela a favore del debitore; infatti sono fissati dei limiti all’atto di pignoramento su alcuni beni, e tra questi rientra la prima casa, in quanto vige un principio di impignorabilità, ma solo per indebiti erariali.

Infatti, difronte ad un debito di natura privata, per esempio nel caso in cui non si sia restituito un prestito ad un istituto bancario o finanziario, non ci sono limiti al pignoramento dei beni e il debitore non ha tutele di cui usufruire.

(Ricordiamo inoltre che non esiste un valore minimo di debito affinché un bene immobile sia attaccabile con il pignoramento).

L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ E’ PIGNORABILE?

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione che l’INPS eroga ai lavoratori che abbiano una capacità lavorativa inferiore a 1/3 in conseguenza ad un’infermità fisica o mentale.

Requisito affinchè venga riservato l’assegno ordinario di invalidità, è l’aver maturato minimo 5 anni di contributi, 3 dei quali nei quinquiennio antecedente alla data in cui viene presentata la richiesta.

l’assegno ordinario di invalidità può essere pignorato in caso di debiti?

La risposta è sì. A differenza della prestazioni assistenziali, quali la pensione di invalidità, l’assegno mensile di assistenza e l’indennità di accompagnamento, nel caso dell’assegno ordinario di invalidità siamo difronte ad una prestazione di tipo previdenziale.

L’assegno ordinario di invalidità si basa infatti sui contributi corrisposti e non sulla condizione di salute di chi ne beneficia, è per questo comparabile alla comune pensione, e pertanto pignorabile entro certi limiti ben definiti.

Ma quali sono dunque questi limiti? La legge stabilisce che gli importi dovuti a titolo di pensione non sono pignorabili fino a somme che corrispondono al doppio della somma massima dell’assegno sociale (con 1.000 Euro previsti come minimo). Dunque solamente la cifra che eccede il doppio dell’assegno sociale potrà essere pignorato nei limiti stabiliti dall’art. 545 cpc (normalmente 1/5).

L’ULTERIORE RIALZO DEI TASSI D’ INTERESSE BANCARIO CHE INCIDE SUI MUTUI CASA

La Banca Centrale Europea, per la decima volta in meno di dodici mesi, ha alzato i tassi di interesse (erano rimasti sostanzialmente stabili per anni, ma dal mese di luglio 2022 sono stati rialzati dello 0,50%, a settembre e ottobre di 0,75% e a dicembre ancora di 0,5% e poi, nel 2023 c’è stato un ulteriore aumento dello 0,5% a febbraio e marzo, dello 0,25% a maggio e sempre dello 0,25% a giugno e a luglio e, da ultimo, anche nel mese di settembre).
Il tasso ora è giunto a quota 4,5%.
Le politiche adottate dalla BCE hanno il chiaro obiettivo di limitare la crescita dell’inflazione e di riportarla sotto la soglia del 2% e il 2024 dovrebbe essere l’anno in cui le scelte monetarie determineranno gli effetti sperati, ovvero in cui i costi dei mutui torneranno a scendere (probabilmente dopo il primo semestre). Ma si tratta, ovviamente, solo di ipotesi.
L’aumento dei tassi ha effetti evidenti ed immediati sulle rate dei mutui a tasso variabile e su quelli da stipulare con tasso fisso. I tassi dei mutui, tra l’altro, riflettendosi sul costo del denaro e sui finanziamenti bancari, determinano anche l’andamento dell’economia considerato che vanno a fissare l’evoluzione del mercato immobiliare proprio a causa dei prezzi del denaro.
L’aumento dei tassi ha reso l’accesso al credito più complicato, ma anche chi ha già stipulato un mutuo ha subito conseguenze. Molte famiglie si sono trovate in una situazione di stress economico, rendendo difficile il rispetto dei pagamenti previsti dai mutui. L’aumento degli importi delle rate dei mutui a tasso variabile sta determinando anche il sorgere di nuovi insoluti. Ed è ragionevole ipotizzare che si accresceranno anche le ipotesi di risoluzioni contrattuali, le esecuzioni immobiliari ed i relativi contenziosi.
A corollario, ancora una volta, va evidenziata l’importanza che riveste la procedura di “sovraindebitamento” per tutti coloro – anche riuniti in gruppi familiari – che non ce la fanno più a sostenere le spese di mutui e finanziamenti, così aumentate e che, magari si sommano ad altri debiti.

LA MEDIAZIONE DOPO LA RIFORMA CARTABIA CON RIFERIMENTO ALLA MATERIA DEL TURISMO

In ambito turistico possono insorgere svariate controversie a causa di disservizi o inadempimenti che nei confronti dei consumatori generano responsabilità sia patrimoniali (il danno economico, che si riscontra, ed esempio, a seguito della perdita del bagaglio o di una coincidenza mancata che costringa a comprare un altro biglietto o a trascorrere una notte in hotel), che non patrimoniali (il cosiddetto ‘danno da vacanza rovinata’ cioè il disagio psicofisico conseguente al mancato godimento del periodo di riposo e svago così come era stato programmato, quindi un danno avente declinazioni biologiche, morali ed esistenziali).
In questo campo era già ammesso il ricorso alla mediazione volontaria dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 di riforma della legislazione nazionale del turismo, per la tutela dei soggetti che accedono ai servizi offerti in questo strategico settore economico.
Ma è importante sapere che dal 1 gennaio 2023, in base alla l.n. 188/22, è entrato in vigore l’obbligo di mediazione per le controversie relative ai trasporti; in particolare per quanto riguarda il turismo si applica a tutto l’amplissimo contenzioso relativo all’applicazione del Reg. (EC) 261/04 (Carta dei diritti del passeggero) sia quale servizio singolo sia con riferimento ai c.d. pacchetti viaggio, in quest’ultimo caso qualora il danno richiesto si limiti alla compensazione pecuniaria fissa (250, 400 o 600 euro a seconda della lunghezza tratta aerea) per annullamenti/ritardi. E, comunque, la mediazione rimane liberamente esperibile per ogni altra vicenda che abbia ad oggetto diritti disponibili, consentendo alle parti di evitare il ricorso al Giudice e senz’altro tale buona prassi di mediazione è prevedibile che si espanderà a molteplici casi, anche se non strettamente obbligatori per legge.
In ambito giuridico, l’art. 67 del Codice del Turismo, richiamando il Codice del Consumo, ha introdotto una disciplina specifica per l’applicazione della mediazione alle controversie relative ai servizi turistici, prevedendo che il cliente possa tentare la via della conciliazione con il concessionario-organizzatore prima di rivolgersi ai tribunali. Dal punto di vista formale, l’acquisto di un pacchetto turistico in agenzia è un’operazione che coinvolge tre soggetti: il tour operator, il quale realizza la combinazione degli elementi del pacchetto; l’agenzia che lo colloca sul mercato ed il consumatore finale.
La normativa vigente attualmente allarga il concetto di servizi turistici, che finalmente includono anche le combinazioni “personalizzate”, cioè i servizi alberghieri acquistati via web insieme al biglietto aereo sui siti della compagnie aeree entro 24 ore. La nuova disciplina obbliga, inoltre, gli operatori a fornire informazioni più chiare per i viaggiatori sul tipo di prodotto acquistato ed, infine, introduce una nozione di “servizi turistici collegati”, applicabile a più combinazioni di servizi. Il viaggiatore, ai sensi degli Artt. 1175 e 1375 del codice civile, deve informare l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. Il decreto indica un termine di prescrizione di due anni, che diventano tre nel caso i danni siano alla persona a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Gli operatori turistici stabiliti sul territorio nazionale sono tenuti a dotarsi di un contratto di assicurazione per la responsabilità’ civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti (Art. 47 D.lgs 62/2018). I viaggiatori possono, anche, sottoscrivere in maniera facoltativa o obbligatoria un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto o le spese di assistenza, rientro od infortunio, malattia o decesso. La mediazione è obbligatoria in materia di contratto di assicurazione e ciò aggiunge una tutela più accessibile e meno costosa, con il vantaggio per entrambi di raggiungere un accordo soddisfacente in tempi brevi

CANCELLARE I DEBITI PER RIPARTIRE CON NUOVA ENERGIA

Cancellare i debiti: quale migliore rinascita che quella di liberarsi finalmente dai debiti che impediscono una vita serena? Equitalia ( ora ADER) continua ad inviare ingiunzioni di pagamento, ma come cancellare i debiti con Equitalia? Cancellare i debiti con Equitalia ( ora ADER) si può, esiste una legge per cancellare i debiti, lo sapevate? Purtroppo questa legge che consente di cancellare i debiti è pressochè sconosciuta ai più.

Essere finalmente tranquilli sapendo che la morsa dei debiti è finita significa ricominciare a fare progetti.

Una energia nuova che cambia letteralmente la condizione psicologica delle persone.

Le persone alle quali parlo del sovraindebitamento e spiego che ci sono procedure legali per mezzo delle quali liberarsi dal peso dei debiti, cancellandoli letteralmente, al primo impatto sono giustamente increduli.

Alcuni credo siano arrivati a credere che stessi dicendo delle fandonie.

Invece è tutto vero.

Il Codice della crisi di impresa regola le procedure attraverso le quali i soggetti non fallibili  possono ottenere dal Tribunale la liberazione dai debiti che non riescono a pagare.

Chi sono i soggetti non fallibili? privati, piccoli imprenditori, artigiani, start up, imprenditori agricoli.

Queste procedure riguardano tutte le tipologie di debiti: cartelle esattoriali, debiti con agenzia entrate ed inps, debiti con banche e finanziarie, debiti con privati; fanno eccezione unicamente i debiti alimentari e di obbligo al mantenimento, e quelli dovuti a ragioni risarcitorie derivanti da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Lo Studio Legale Palmiero & Partners ha aiutato e sta aiutando tante persone a scrollarsi del peso dei debiti.

Siamo a disposizione di tutti per spiegare le opportunità del Codice della Crisi di Impresa, e siamo disponibili anche all’assistenza con gratuito patrocinio, ove ne sussistano le condizioni di Legge.

Potete telefonare al 3387527671 per avere informazioni; potere anche  fissare un appuntamento in studio o in videoconferenza, assistiamo su tutto il territorio nazionale

DEBITI NON DICHIARATI NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: QUALI CONSEGUENZE?

Accade spesso, che anche in perfetta buona fede il debitore istante non dichiari una o più posizioni debitorie durante la una procedura da sovraindebitamento.

Vediamo cosa accade in particolare per la liquidazione controllata.

Nonostante l’impegno non sempre il Liquidatore nominato può avere contezza di tutte le poste debitorie.

Cosa succede dunque se uno o più creditori non ricevono l’avviso dell’apertura della procedura?

E’ bene anticipare che non siste una norma specifica al riguardo, occorre quindi applicare analogicamente quanto previsto nelle procedure fallimentari.

In quelle, come del resto nelle procedure da sovraindebitamento, il Giudice dispone le forme ritenute più opportune di pubblicità della procedura stessa: ciò comporta, a parere nostro, una presunzione di conoscenza della procedura da parte di tutto il ceto creditorio.

Questo è sufficiente ad escludere, soprattutto ove la circostanza non dipenda da una scelta consapevole del debitore istante, che la mancata comunicazione ad uno o più creditori possa inficiare la validità e l’esito esdebitatorio della liquidazione controllata.

Come per il fallimento, il creditore non raggiunto da specifica comunicazione ed escluso dalla procedura, per qualsivoglia ragione, conserverà nei confronti del debitore le sue ragioni creditorie nel limite di quanto i creditori di pari grado abbiano ricevuto in seno alla liquidazione controllata stessa; per fare un esempio, se nella liquidazione i creditori chirografari hanno ricevuto il 15% dei propri crediti, il credito di quello escluso si conserverà nei confronti del debitore istante in pari misura.

Ecco dunque che appare di assoluta importanza per gli interessati operare un’attenta ricerca rispetto alle proprie posizioni debitorie, al fine di evitare che in esito alla liquidazione controllata possano rimanere in capo loro dei debiti ancora da sanare.

La misura è equa: i creditori sono incentivati a partecipare alla procedura di liquidazione al fine di non compromettere le loro ragioni creditorie.

 

LA SORTE DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (EX LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO)

Come abbiamo già visto negli scorsi articoli i soggetti debitori non fallibili possono accedere ai fini della loro esdebitazione, vale a dire della cancellazione dei debiti non pagati e che non è possibile pagare per incapienza, a diverse procedure da sovraindebitamento.
Tra queste la più – potremmo dire – ‘gettonata’ è la liquidazione controllata; nella liquidazione controllata il soggetto istante pone a disposizione dei creditori tutti i suoi beni mobili ed immobili al fine di poter soddisfare per quanto possibile i creditori stessi.
Cosa succede dunque se una persona che accede alla liquidazione controllata è proprietaria di uno o più beni immobili? Oppure cosa succede se è invece proprietaria di una quota immobiliare? Le soluzioni possono essere diverse, ma in ogni caso la proprietà immobiliare, anche per quota, va liquidata in seno alla procedura di liquidazione controllata e spetta al liquidatore nominato dal tribunale la gestione dell’attività liquidatoria ai fini del ricavo dell’attivo da distribuire al ceto creditorio.
E’ comunque anche  possibile ottenere che gli immobili vengano ceduti, con l’autorizzazione del giudice delegato, a soggetti terzi che offrono di pagare il valore commerciale del bene stesso, ad esempio dei familiari; è necessario  in tal caso far redigere e produrre una perizia estimativa giurata dell’immobile, o anche della sola quota immobiliare, in modo tale che sia certo per il tribunale e per i creditori che quel bene immobile venga ceduto a prezzo congruo ai fini della liquidazione.

La vendita a terzi interessati, sia dell’immobile per intero sia della quota immobiliare appartenente  al soggetto debitore istante, consente in molti casi anche di mantenere il cespite nel patrimonio familiare, poiché tutti, ad eccezione del soggetto debitore istante, possono proporsi acquirenti.

Nel caso in cui un terzo soggetto si offra di acquistare un immobile ( o quota) del debitore, il giudice delegato normalmente disporrà che il liquidatore pubblichi un invito ad offrire:  il liquidatore pubblicizzerà il bene in vendita, il prezzo di vendita, sì che tutti gli eventuali interessati possano eventualmente effettuare offerte; in caso di più offerte  si disporrà una vera e propria gara tra gli offerenti, come normalmente avviene nelle aste delle esecuzioni immobiliari.
Cosa succede invece se  uno o più beni immobili ( o quote di essi) rimangono invenduti nella procedura di liquidazione?
Nella vecchia liquidazione del patrimonio questa evenienza avrebbe costituito un grave intralcio per il soggetto debitore per la chiusura della procedura di liquidazione, che sarebbe rimasta aperta fin tanto che il o i beni immobili non fosse/fossero venduti; in questo modo purtroppo l’effetto esdebitatorio veniva procrastinato per diverso tempo, spesso per anni, con evidenti ripercussioni negative sul soggetto istante.
Invece, nella liquidazione controllata attualmente disciplinata dal codice della crisi di impresa questa eventualità non si pone, siccome la norma prevede che decorsi  tre anni dall’apertura della procedura il debitore possa comunque richiedere ed ottenere l’esdebitazione; così la presenza di eventuali beni immobili invenduti non pregiudica gli interessi ai fini esdebitatori del soggetto debitore, si prevede soltanto che la procedura continui per concludere la liquidazione stessa dei beni ancora invenduti.
In questo modo non si pregiudicano nè gi interessi del debitore nè quelli dei creditori.

LE PROCEDURE PER CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO COME RISORSA PER LE FAMIGLIE CONTRO IL RIALZO DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI ED ANCHE DELL’AUMENTO DELLE SPESE

Nel 2023 sono saliti vertiginosamente i prezzi di beni e servizi e, conseguentemente, sono aumentate tutte le spese familiari, tra cui quelle condominiali.

E, come nelle attese, è proseguita la stretta della politica monetaria della BCE per il contrasto all’inflazione. In particolare, l’Istituto centrale nella riunione del 4 maggio ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, con decorrenza dal 10 maggio 2023.

Ciò comporta che le famiglie che abbiano già acceso mutui a tasso variabile vedranno ulteriormente aumentare ed in maniera consistente la rata mensile. E anche i nuovi mutui risultano notevolmente più cari del 61 % rispetto all’anno 2022. In più, il rialzo dei tassi Bce deciso il 4 maggio 2023 potrebbe non essere l’ultimo.

La notizia è stata pubblicata da tutti i media: in particolare ne ha parlato al TG3 Lombardia del 19 maggio 2023 la Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Milano, Dott.sa Marcella Caradonna, la quale, dando atto delle ingenti difficoltà che si stanno prospettando per le famiglie italiane, ha caldeggiato il ricorso alle procedure di sovraindebitamento

Infatti, il nuovo “Codice della Crisi” ha introdotto la possibilità di instaurare le c.d. “procedure familiari”, cioè i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. A tal fine, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2°, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 20.05.2016, n. 76. La procedura è unica anche nel caso in cui le masse attive e passive rimangono distinte e se sono state presentate richieste distinte riguardanti membri della stessa famiglia, le procedure vengono riunite davanti il primo giudice interpellato.

La disciplina relativa alla procedura familiare è quella dettata per il consumatore, pertanto, è necessario rivolgersi ad un Organismo per la composizione delle crisi, al fine di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma, ovvero la riduzione e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione ecc.

L’importanza di tale previsione sta nel fatto che il costo dovuto quale compenso all’Organismo di composizione della crisi è ripartito tra i membri della famiglia richiedenti in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.

CANCELLARE I DEBITI CON LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

Nei nostri precedenti articoli abbiamo già illustrato le opportunità che il Codice della Crisi di Impresa ( come già prima la L. 3/12) pone a favore della grande platea dei soggetti indebitati non fallibili (professionisti, start up, piccoli imprenditori e artigiani, società di persone sotto soglia, aziende agricole).

Vogliamo ora analizzare nelle prossime pubblicazioni una ad una le procedure da sovraindebitamento.

Cominciamo con la procedura più diffusa: la liquidazione controllata del patrimonio.

CHE COS’E

Consiste in una domanda da rivolgere al Tribunale competente per residenza con la quale il debitore mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio con il fine della soddisfazione ( per quanto è possibile) delle posizioni debitorie, e la cancellazione definitiva di quelle che non è possibile pagare.

Occorre premettere che – sebbene sembrerebbe il contrario – questa procedura comporta dei grandi benefici nell’affrontare le spese quotidiane del vivere per il soggetto sovraindebitato e per la sua famiglia: mentre infatti solitamente  le persone con tanti debiti si trovano lo stipendio (o reddito mensile) eroso da cessioni del quinto e pignoramenti, fino alla vera indigenza, nella procedura di liquidazione controllata riacquisteranno il loro potere di spesa: questo perchè dopo l’apertura della liquidazione le trattenute sullo stipendio, così come i pignoramenti, cessano obbligatoriamente, e dunque il debitore si ritrova il proprio stipendio ( o reddito) pieno.

QUANTO DURA

La procedura dura tre anni, dopo i quali si può chiedere l’esdebitazione e cesserà qualsiasi sacrificio economico del soggetto; la procedura potrebbe proseguire per esigenze tecniche ( ad esempio la vendita di un immobile) ma per l’interessato il risultato della cancellazione dei debiti potrà realizzarsi subito, alla scadenza dei tre anni.

LA SALVAGUARDIA DEL REDDITO DELL’INDEBITATO

Il Giudice stabilirà, sulla base delle esigenze di spesa del singolo ( e della sua famiglia), e quindi caso per caso, la quota parte dello stipendio che NON potrà essere attinto dalla procedura, destinando solo  il residuo ( nei limiti del quinto pignorabile nel caso di lavoratori subordinati o pensionati) alla procedura; per decidere questo importo  il Giudice si basa sulla esposizione e documentazione di spesa che l’interessato depositerà in Tribunale, e terrà conto di tutte le esigenze del debitore istante ( anche della famiglia).

Pertanto l’indebitato potrà affrontare tranquillamente le spese quotidiane necessarie a sè ed ai propri cari.

Dove non ‘avanzasse’ nulla per la procedura la domanda potrà essere presentata ugualmente. Non esistono importi minimi da versare alla procedura di liquidazione, pertanto non ha rilievo ‘quanti debiti’ potranno essere pagati alla fine dei tre anni.

Facciamo degli  esempi concreti:

esempio 1)

Tizio, lavoratore subordinato, ha uno stipendio di € 1500,00 netti mensili, espone  spese ( alimenti, bollette, affitto, farmaci e spese mediche,  spese per vestiario e imprevisti, ecc.) per € 1300,00: la differenza di € 200 mensili verrà versata da Tizio alla procedura per la durata di tre anni;

esempio 2)

Caio ha un reddito di € 1500,00 netti mensili, espone  spese ( alimenti, bollette, affitto, farmaci e spese mediche,  spese per vestiario e imprevisti, ecc.) per € 1500,00: alla procedura non verrà versato nulla;

esempio 3)

Sempronio, lavoratore subordinato, ha uno stipendio di € 1500,00 netti mensili, espone  spese ( alimenti, bollette, affitto, farmaci e spese mediche,  spese per vestiario e imprevisti, ecc.) per € 1000,00: alla procedura verrà versato per la durata di tre anni l’importo pignorabile, pari ad un massimo del quinto di stipendio, e dunque non 500,00 euro mensili ( € 1500 – € 1000) bensì soltanto € 300,00.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

Si chiede anzitutto la nomina di un Gestore della Crisi ad uno degli organismi di composizione della crisi ( OCC) presenti sul territorio: il Gestore è una figura obbligatoria per Legge, ed una volta aperta la procedura di solito è il soggetto che viene nominato Liquidatore, vale a dire quella persona che gestirà di fatto la liquidazione, raccogliendo l’attivo e distribuendolo ai creditori.

LE PROCEDURE FAMILIARI

Quando ad essere indebitati sono più soggetti di una medesima famiglia ( o perchè i debiti sono comuni o soltanto perchè vi sono più soggetti diversamente indebitati ma tra loro parenti e conviventi), può essere richiesta un’unica procedura, con risparmio di tempi e costi.

QUALI SONO I DEBITI CHE SI CANCELLANO A SEGUITO DELL’ESDEBITAZIONE

La cancellazione ( esdebitazione) dei debiti riguarda pressocchè tutte le possibili posizioni debitorie:

  • cartelle esattoriali, multe, debiti fiscali e tributari, debiti verso enti locali;
  • mutui, finanziamenti, scoperti di conto corrente;
  • debiti verso creditori privati: il proprietario di casa, il condominio, professionisti ecc

NON vengono invece cancellati i debiti concernenti alimenti e mantenimento ( es. il mantenimento dell’ex coniuge o dei figli) ed i debiti nati  a titolo risarcitorio ( es. incidente stradale).

QUALI BENI VENGONO LIQUIDATI

Abbiamo già illustrato tutto quanto concerne la gestione delle entrate reddituali del soggetto debitore;

nella liquidazione controllata, tuttavia, tutti i beni dell’istante sono appresi dalla procedura: beni immobili ( anche prima casa), beni mobili registrati ( automobili ecc.), beni di valore significativo ( titoli in deposito, residuo del conto corrente alla data di apertura della liquidazione, quadri di valore, gioielli, ecc); il debitore può chiedere che dalla liquidazione vengano esclusi beni di particolare valore affettivo o morale ed anche beni che sono necessari per l’attività lavorativa o per necessità familiari importanti ( ad esempio l’automobile se necessaria agli spostamenti di lavoro).

QUANTO DURA E QUANTO COSTA

Abbiamo già accennato al fatto che la procedura in generale dovrebbe durare tre anni; vi sono situazioni nelle quali questo termine potrebbe slittare, tuttavia allo scadere dei tre anni il soggetto debitore potrà richiedere l’esdebitazione ed in generale cesserà l’obbligo di corresponsione mensile ( se sussiste) alla procedura.

I costi della procedura dipendono dall’entità dell’attivo e del passivo, quindi sono variabili, è possibile chiedere un preventivo, sia all’organismo di composizione della crisi che ovviamente al proprio legale o consulente.

Per quanto concerne le spese legali è possibile essere ammessi al GRATUITO PATROCINIO se ne sussistono le condizioni reddituali.