Concordato minore e debito erariale: la parola alla Corte d’Appello di Genova

Con sentenza del 23 luglio 2025 la Corte d’Appello di Genova ha chiarito un punto cruciale sul concordato minore: anche se la legge non prevede espressamente una valutazione di meritevolezza come in altre procedure (es. ristrutturazione del debito del consumatore o esdebitazione post-liquidazione), resta comunque necessario verificare la buona fede e la correttezza del debitore.

Nel caso concreto, la debitrice aveva pagato integralmente fornitori, banche e dipendenti, trascurando invece l’Erario. Il tribunale aveva comunque omologato il concordato minore applicando il cram down – cioè il meccanismo che consente al giudice di omologare l’accordo anche contro il voto contrario di uno o più creditori, se il piano risulta equo e più conveniente della liquidazione.

La Corte d’Appello ha però ribaltato la decisione: non può essere omologato un concordato minore se emerge che il debitore ha scientemente aggravato la posizione erariale, agendo senza trasparenza e buona fede.

In sintesi: il concordato minore non è un “salvagente automatico” – il debitore deve dimostrare un comportamento leale verso tutti i creditori, incluso l’Erario.

Concordato Minore: il sistematico inadempimento fiscale non è atto in frode.

Con una recente e rilevante pronuncia (Tribunale di Locri, 12 luglio 2025), è stato chiarito un aspetto centrale nella disciplina della crisi d’impresa: l’inadempimento prolungato degli obblighi tributari, anche di entità significativa, non integra automaticamente un atto in frode ai creditori ai sensi dell’art. 77 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), e quindi non determina l’inammissibilità del concordato minore.

Nel caso di specie, il professionista ricorrente risultava debitore verso l’erario per oltre 1,3 milioni di euro, con mancati versamenti IVA anche nell’ultimo anno fiscale. Tuttavia, il Tribunale ha accolto l’istanza di omologazione, ritenendo che non fosse necessario valutare la “meritevolezza” del debitore per accedere alla procedura e che l’inadempimento, sebbene costante nel tempo, non rappresentasse di per sé una condotta dolosa o fraudolenta.

La proposta era strutturata in continuità, prevedendo il proseguimento dell’attività professionale e l’utilizzo di parte dei futuri redditi per soddisfare i creditori. La votazione si era conclusa con il dissenso della maggior parte delle classi, ma il Tribunale ha ritenuto applicabile il meccanismo del cram down fiscale e previdenziale, superando l’opposizione degli enti creditori pubblici.

La decisione assume rilievo nel chiarire che la funzione del concordato minore non è sanzionatoria, ma volta a favorire il superamento della crisi, anche in presenza di situazioni pregresse caratterizzate da irregolarità fiscali.

Una conferma della natura funzionale del nuovo diritto della crisi, che pone al centro la sostenibilità del piano e l’effettiva convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.

Ristrutturazione dei Debiti: Quando il Consumatore Non Ha Colpa Grave

Nel caso deciso dal Tribunale di Roma il 30 maggio 2025, è stato chiarito un punto importante riguardo alla ristrutturazione dei debiti per i consumatori. Per accedere a questa procedura, non è necessario che il debitore abbia agito con la massima prudenza secondo criteri assoluti, ma basta dimostrare che non ha tenuto un comportamento volontariamente irresponsabile o gravemente imprudente. La valutazione della “colpa grave” deve quindi considerare la minima diligenza, tenendo conto della situazione personale e delle circostanze in cui sono stati contratti i debiti.

Inoltre, il finanziatore ha l’obbligo di verificare attentamente il merito creditizio del consumatore, raccogliendo informazioni affidabili e indipendenti, come previsto dall’articolo 124-bis del Testo Unico Bancario. Non si può attribuire automaticamente al consumatore la responsabilità per eventuali errori o incongruenze nelle dichiarazioni standard, soprattutto se queste sono compilate da intermediari. In assenza di un controllo adeguato da parte del finanziatore, una semplice dichiarazione non verificata del consumatore non può essere considerata come “colpa grave” che impedisca l’accesso alla procedura di ristrutturazione.

Questa decisione sottolinea l’importanza di un equilibrio tra responsabilità del debitore e doveri del finanziatore, garantendo un approccio più giusto nel trattamento del sovraindebitamento.

Sovraindebitamento: il Tribunale di Bergamo aprì la liquidazione controllata per una madre lavoratrice

Il Tribunale di Bergamo ha accolto il ricorso di una cittadina in stato di sovraindebitamento, madre di tre figli minori, aprendo la procedura di liquidazione controllata del patrimonio. La donna era assistita dallo Studio Legale Palmiero & Partners.

Con un debito di circa 238.000 euro e un reddito netto mensile di soli 400 euro derivante da un contratto a tempo determinato, la situazione è apparsa insostenibile. Il Tribunale ha ritenuto fondati i requisiti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

È stato escluso dalla procedura un minimo vitale di 300 euro mensili per il sostentamento familiare. Ogni importo eccedente, insieme ad eventuali entrate future, dovrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori.

Un liquidatore è stato incaricato di gestire la procedura e sono state sospese tutte le azioni esecutive individuali. Il caso dimostra come la normativa permetta a persone in difficoltà reale di accedere a percorsi legali di risanamento, senza perdere dignità e prospettiva di ripartenza.

Tribunale di Bergamo: cancellati quasi 200.000 euro di debiti.

Con decreto emesso il 10 giugno 2024, il Tribunale di Bergamo – Seconda Sezione Civile – ha concesso l’esdebitazione totale a una cittadina bergamasca ai sensi dell’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

La procedura era stata avviata nel marzo 2024 con istanza di esdebitazione per debitore incapiente. Dalla documentazione allegata e dalla relazione del gestore della crisi, era emersa una situazione debitoria complessiva pari a 199.450,92 euro, somma comprensiva anche di debiti tributari.

La signora è stata patrocinata dallo Studio Legale Palmiero and Partners, che ha assistito la richiedente nel corso dell’intero procedimento.

Il Giudice ha ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dalla norma: l’assenza di dolo, colpa grave o atti in frode, e l’impossibilità oggettiva per la debitrice di soddisfare, anche solo in parte, i creditori. La documentazione è risultata completa e attendibile, e l’analisi svolta ha confermato che non vi era alcuna prospettiva futura di recupero, nemmeno parziale, dei crediti.

Una parte dei debiti derivava da obbligazioni sorte nell’ambito di una partecipazione minoritaria in una società successivamente fallita, in cui la richiedente non aveva ruoli gestionali. I finanziamenti concessi non avevano tenuto conto del merito creditizio della debitrice, né vi erano elementi per ritenere che fosse possibile offrire ai creditori utilità, neppure indirette.

Alla luce di ciò, il Tribunale ha disposto la cancellazione integrale dei debiti e ha concesso il beneficio dell’esdebitazione, avvertendo la richiedente che il beneficio potrà essere revocato in caso di sopravvenienze patrimoniali rilevanti, ovvero in caso di omesso deposito della documentazione annuale prevista dalla legge.

Tribunale di Como concede esdebitazione a soggetto sovraindebitato.

Con decreto del 12 giugno 2022, il Tribunale Ordinario di Como – Prima Sezione Civile – ha concesso
l’esdebitazione a un soggetto sovraindebitato ai sensi dell’art. 14-quaterdecies della Legge n. 3/2012,
dichiarando l’inesigibilità di debiti per un totale di oltre 39.000 euro.
Il ricorrente, privo di beni mobili e immobili, percepiva un reddito insufficiente a coprire le spese
personali e familiari, comprese quelle per il mantenimento dei due figli. La situazione debitoria era
originata da un finanziamento contratto nel 2007, periodo in cui lavorava come barista part-time, a cui si
erano sommati ulteriori prestiti. L’OCC ha rilevato che il reddito disponibile al momento
dell’indebitamento non giustificava l’importo erogato, nemmeno tenendo conto della garanzia prestata da
un familiare.
Il giudice ha riconosciuto la meritevolezza del debitore e l’assenza di prospettive economiche favorevoli,
accertando inoltre che non risultavano atti in frode o condotte depauperative.
L’istanza è stata predisposta con il supporto dello Studio Legale Palmiero and Partners, che ha seguito il
procedimento in ogni sua fase, inclusa l’interlocuzione con l’OCC e la raccolta della documentazione
richiesta dalla normativa.
Il provvedimento rientra nell’ambito delle misure previste dalla normativa sul sovraindebitamento per i
soggetti incapienti, offrendo un’opportunità concreta di liberazione dai debiti contratti in buona fede.

Il piano del consumatore può durare più di cinque anni.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 2 aprile 2025, ha confermato che il piano di ristrutturazione del consumatore può superare i cinque anni, se non ci sono specifici divieti normativi. La durata del piano deve essere compatibile con le capacità reddituali del debitore e le sue aspettative di vita, consentendo una soluzione flessibile e personalizzata.

Questa evoluzione normativa consente al consumatore di ottenere un risanamento più adatto alla propria situazione, senza l’obbligo di dimostrare dolo o negligenza grave, ma solo l’assenza di condotte fraudolente. Un piano che rispetti queste condizioni può essere omologato anche se il debito non è stato causato da malafede.

Nel caso in questione, il piano proposto dal debitore prevedeva il pagamento di 51.000€ su un debito di 119.000€, risultando più vantaggioso rispetto alla liquidazione del patrimonio, e per questo è stato approvato dal Tribunale.

La sentenza sottolinea l’importanza di un equilibrio tra le esigenze del debitore e dei creditori, con l’obiettivo di permettere al consumatore di superare la crisi economica e tornare attivo nel mercato.

Il Tribunale ha disposto che l’Organismo di Composizione della Crisi monitori il rispetto del piano da parte del debitore, garantendo la corretta esecuzione.

Concordato minore e imprenditori cancellati: importante apertura del Tribunale di Modena

Il Tribunale di Modena (giudice Bianconi) interviene su un nodo interpretativo rilevante del Codice della crisi: l’accesso al concordato minore da parte di imprenditori individuali cessati.

Ecco i punti chiave della pronuncia:

  • Il problema: l’art. 33, comma 4, CCII esclude dal concordato minore l’imprenditore cancellato dal registro imprese, apparentemente impedendo l’accesso alla procedura anche alle persone fisiche che hanno cessato l’attività.
  • La lettura del Tribunale: questa esclusione si applica alle società, non alle persone fisiche. L’ex imprenditore individuale, oggi solo debitore civile, può accedere al concordato minore.
  • Perché è importante: escludere queste persone vorrebbe dire costringerle alla sola liquidazione controllata, negando soluzioni più flessibili e favorevoli.
  • Il principio: il diritto all’esdebitazione deve essere effettivo e non solo formale. La scelta del legislatore va letta in modo conforme ai principi costituzionali, favorendo il ritorno alla vita economica attiva.

Una pronuncia che segna un passo avanti nella tutela del debitore in crisi.

Omologazione del Piano di Ristrutturazione e Improcedibilità dell’Esecuzione

Il Tribunale di Bari, con sentenza dell’11 marzo 2025, ha stabilito che l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore determina l’improcedibilità dell’esecuzione individuale pendente, come il pignoramento. Questo significa che, una volta omologato il piano, il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’improcedibilità del procedimento esecutivo, anche se il debitore ne fa richiesta.

Tuttavia, prima che si arrivi alla dichiarazione di improcedibilità, è necessario un accertamento in contraddittorio, in modo da verificare eventuali difficoltà nell’adempimento del piano da parte del debitore. Inoltre, si considera l’eventuale impugnazione della sentenza di omologazione da parte del creditore, che potrebbe anche richiedere un’inibitoria.

La decisione implica che, sebbene la procedura esecutiva venga sospesa, il giudice non ordinerà automaticamente la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Questa misura garantisce una protezione equilibrata per il debitore, senza pregiudicare i diritti del creditore in caso di problematiche nell’adempimento del piano.

Un passo fondamentale per tutelare i consumatori che intraprendono la ristrutturazione dei propri debiti, assicurando la corretta gestione della procedura.

Sovraindebitamento: Rimozione degli Effetti della Pubblicità della Procedura

Il Tribunale di Verona, con decreto del 12 marzo 2025, ha confermato l’importanza per il debitore di ottenere la chiusura della procedura di sovraindebitamento e la rimozione degli effetti legati alla pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa. Nonostante la normativa non preveda una specifica indicazione in tal senso, la chiusura formale della procedura, a seguito dell’integrale esecuzione del piano omologato, è essenziale per evitare che i dati negativi continuino a influire sulla reputazione creditizia del debitore.

In particolare, il tribunale ha ordinato che l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) si occupi della cancellazione della pubblicità online relativa alla procedura, nonché dei dati personali del debitore nelle banche dati pubbliche, come quella del Ministero della Giustizia o dei Tribunali. Un ulteriore passo riguarda la comunicazione del decreto alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e agli altri sistemi di informazioni creditizie privati dove il debitore era stato segnalato come cattivo pagatore.

Questa decisione tutela in modo concreto l’interesse del debitore, consentendo il recupero della sua serenità economica e l’effettivo riavvio della sua attività creditizia.